Codice processo amministrativo

 

 

LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Effettività

Art. 2 - Giusto processo

Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa

Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi

Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali

Art. 6 - Consiglio di Stato

Capo III - Giurisdizione amministrativa

Art. 7 - Giurisdizione amministrativa

Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

Art. 9 - Difetto di giurisdizione

Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione

Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione

Art. 12 - Rapporti con l’arbitrato

Capo IV - Competenza

Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile

Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile

Art. 15 - Rilievo dell’incompetenza 

Art. 16 - Regime della competenza

Capo V - Astensione e Ricusazione

Art. 17 - Astensione

Art. 18 - Ricusazione

Capo VI - Ausiliari del giudice

Art. 19 - Verificatore e consulente tecnico

Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

Art. 21 - Commissario ad acta

Titolo II - Parti e difensori

Art. 22 - Patrocinio

Art. 23 - Difesa personale delle parti

Art. 24 - Procura alle liti

Art. 25 - Domicilio

Art. 26 - Spese di giudizio

Titolo III - Azioni e domande

Capo I - Contraddittorio e intervento

Art. 27 - Contraddittorio

Art. 28 - Intervento

Capo II - Azioni di cognizione

Art. 29 - Azione di annullamento

Art. 30 - Azione di condanna

Art. 31 - Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

Art. 32 - Pluralità delle domande e conversione delle azioni

Titolo IV - Pronunce giurisdizionali

Art. 33 - Provvedimenti del giudice

Art. 34 - Sentenze di merito

Art. 35 - Pronunce di rito

Art. 36 - Pronunce interlocutorie

Art. 37 - Errore scusabile

Titolo V - Disposizioni di rinvio

Art. 38 - Rinvio interno

Art. 39 - Rinvio esterno

LIBRO SECONDO - PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Ricorso

Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti

Art. 40 - Contenuto del ricorso

Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari

Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

Art. 43 - Motivi aggiunti

Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione

Art. 45 - Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

Art. 46 - Costituzione delle parti intimate

Art. 47 - Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

Art. 48 - Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

Art. 49 - Integrazione del contraddittorio

Art. 50 - Intervento volontario in causa

Art. 51 - Intervento per ordine del giudice

Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione

Art. 53 - Abbreviazione dei termini

Art. 54 - Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

Titolo II - Procedimento cautelare

Art. 55 - Misure cautelari collegiali

Art. 56 - Misure cautelari monocratiche

Art. 57 - Spese del procedimento cautelare

Art. 58 - Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari

Art. 60 - Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare

Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa

Art. 62 - Appello cautelare

Titolo III - Mezzi di prova e attività istruttoria

Capo I - Mezzi di prova

Art. 63 - Mezzi di prova

Capo II - Ammissione e assunzione delle prove

Art. 64 - Disponibilità, onere e valutazione della prova

Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale

Art. 66 - Verificazione

Art. 67 - Consulenza tecnica d’ufficio

Art. 68 - Termini e modalità dell’istruttoria

Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria

Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

Capo I - Riunione dei ricorsi

Art. 70 - Riunione dei ricorsi

Capo II - Discussione

Art. 71 - Fissazione dell’udienza

Art. 71 bis - Effetti dell'istanza di prelievo

Art. 72 - Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione

Art. 72 bis - Decisione dei ricorsi suscettibili di  immediata definizione

Art. 73 - Udienza di discussione

Art. 74 - Sentenze in forma semplificata

Capo III - Deliberazione

Art. 75 - Deliberazione del collegio

Art. 76 - Modalità della votazione

Titolo V - Incidenti nel processo

Capo I - Incidente di falso

Art. 77 - Querela di falso

Art. 78 - Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

Capo II - Sospensione e interruzione del processo

Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo

Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

Titolo VI - Estinzione e improcedibilità

Art. 81 - Perenzione

Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

Art. 83 - Effetti della perenzione

Art. 84 - Rinuncia

Art. 85 - Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità

Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Art. 86 - Procedimento di correzione

Titolo VIII - Udienze

Art. 87 - Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

Titolo IX - Sentenza

Art. 88 - Contenuto della sentenza

Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Art. 90 - Pubblicità della sentenza

LIBRO TERZO - IMPUGNAZIONI

Titolo I - Impugnazioni in generale

Art. 91 - Mezzi di impugnazione

Art. 92 - Termini per le impugnazioni

Art. 93 - Luogo di notificazione dell’impugnazione

Art. 94 - Deposito delle impugnazioni

Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione

Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza

Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione

Art. 98 - Misure cautelari

Art. 99 - Deferimento all’adunanza plenaria

Titolo II - Appello

Art. 100 - Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello

Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello

Art. 103 - Riserva facoltativa di appello

Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni

Art. 105 - Rimessione al primo giudice

Titolo III - Revocazione

Art. 106 - Casi di revocazione

Art. 107 - Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

Titolo IV - Opposizione di terzo

Art. 108 - Casi di opposizione di terzo

Art. 109 - Competenza

Titolo V - Ricorso per cassazione

Art. 110 - Motivi di ricorso

Art. 111 - Sospensione della sentenza

LIBRO QUARTO - OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I - Giudizio di ottemperanza

Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

Art. 113 - Giudice dell’ottemperanza

Art. 114 - Procedimento

Art. 115 - Iscrizione di ipoteca

Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Titolo III - Tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione

Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio

Titolo IV - Procedimento di ingiunzione

Art. 118 - Decreto ingiuntivo

Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie

Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie

Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)

Art. 121 - Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni

Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi

Art. 123 - Sanzioni alternative

Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente

Art. 125 - Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche

Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali

Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale

Art. 126 - Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali

Art. 128 - Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Art. 129 - Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

Art. 130 - Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

Art. 131 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

Art. 132 - Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo

LIBRO QUINTO - NORME FINALI

Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva

Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito

Art. 135 - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

Art. 137 - Norma finanziaria

ALLEGATO 2 - Norme di attuazione

Titolo I - Registri – Orario di segreteria

Art. 1 - Registro generale dei ricorsi

Art. 2 - Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione

Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata

Art. 4 - Orario

Titolo II - Fascicoli di parte e d’ufficio

Art. 5 - Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d’ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti

Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d’ufficio

Art. 7 - Rilascio di copie

Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi – Udienze

Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi

Art. 9 - Calendario delle udienze e formazione dei collegi

Art. 10 - Toghe e divise

Art. 11 - Direzione dell’udienza

Art. 12 - Polizia dell’udienza

Titolo IV - Processo amministrativo telematico

Art. 13 - Processo telematico

Art. 13-bis - Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico

Art. 13-ter - Criteri per la sinteticita' e la chiarezza degli atti di parte

Art. 13-quater - Trattazione da remoto

Titolo V - Spese di giustizia

Art. 14 - Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie

Art. 16 - Misure straordinarie per la riduzione dell’arretrato e per l’incentivazione della produttività

ALLEGATO 3 - Norme transitorie

Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo

Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d’udienza

Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie

Art. 2 - Ultrattività della disciplina previgente

Art. 3 - Disposizione particolare per il giudizio di appello

ALLEGATO 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni

Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

Art. 2 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento

Art. 4 - Ulteriori abrogazioni

 

LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa

Capo I - Principi generali

Torna su 

Art. 1

Torna su

Art. 2

Torna su

Art. 3

Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa

Torna su

Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

Torna su

Art. 5

Torna su

Art. 6

Capo III - Giurisdizione amministrativa

Torna su

Art. 7

Torna su

Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

 

1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

2. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso(1) .

(1)Con sentenza 11 novembre 2011, n. 304 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 nella parte in cui, prevedendo l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela.

Torna su

Art. 9

Torna su

Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione

 

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.

2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

Torna su

Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione

 

1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite.

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

Torna su

Art. 12

Capo IV - Competenza

Torna su 

Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile

 

1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

4. La competenza di cui al presente articolo e all’articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari(1).

4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza(2)(3).

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012. Il testo previgente disponeva che: “La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile”.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, citato nella nota 1, che precede.

(3) Con sentenza 6 giugno 2014, n. 159 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 76 Cost.,  degli artt. 13, 14, 15 e 16 c.p.a., nonché non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., degli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p), c.p.a..

Con sentenza 13 giugno 2014, n. 174 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 76 Cost., degli artt. 13, 14, 15 e 16 c.p.a., nella parte in cui si porrebbero in contrasto con i principi e con i criteri direttivi della legge di delega.

Con sentenza 23 giugno 2014, n. 182 la Corte costituzionale ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., dell’art. 135, comma 1, lett. q), c.p.a., nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 142, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., dell’art. 135, comma 1, lett. q), nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000;  c)  non fondata la questione di legittimità costituzionale,  sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, c.p.a..

Torna su 

Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile

 

1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’articolo 135 e dalla legge. 

2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 

3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13 (1) (2). 

(1) L’art. 22, comma 12, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (in Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144), aveva disposto l’abrogazione del comma 2 dell’art. 14 a seguito del riassetto delle sedi delle diverse Autorità, disposto dal precedente comma 9 del citato art. 22. Tale riassetto è stato poi superato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. n. 90, la quale ha quindi disposto l’abrogazione del comma 12. 

(2) Con sentenza 6 giugno 2014, n. 159 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 76 Cost., degli artt. 13, 14, 15 e 16 c.p.a., nonché non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., degli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p), c.p.a.. 

Con sentenza 13 giugno 2014, n. 174 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 76 Cost., degli artt. 13, 14, 15 e 16 c.p.a., nella parte in cui si porrebbero in contrasto con i principi e con i criteri direttivi della legge di delega. 

Capo IV - Competenza

Torna su 

Art. 15

Torna su

Art. 16

Capo V - Astensione e Ricusazione

Torna su

Art. 17

Torna su

Art. 18

Capo VI - Ausiliari del giudice

Torna su

Art. 19 - Verificatore e consulente tecnico

 

1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.

2. L’incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.

3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti(1).

(1)Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, recante Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (in Gazz. Uff. 16 novembre 2015, n. 267) «Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo».

Torna su

Art. 20 - Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione

 

1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo (1). 

(1) Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011. 
Dalla rubrica dell’art. 20 è stato espunto il riferimento al consulente perché la norma disciplina l’obbligo anche del verificatore di assumere l’incarico giudizialmente conferito. 

Torna su

Art. 21 - Commissario ad acta

 

1. Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l’articolo 20, comma 2.

Titolo II - Parti e difensori

Torna su

Art. 22 - Patrocinio

 

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.

2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Torna su

Art. 23 - Difesa personale delle parti

 

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1).

 

(1)Comma così modificato dall’art. 52, comma 4, lett. a, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (in Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80).

Torna su

Art. 24 - Procura alle liti

 

1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

Torna su

Art. 25 - Domicilio

 

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato(1).

1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (2).

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico(3).

(1)Gli originari commi 1 e 2 sono stati sostituiti con il comma 1 dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011. 

Il testo previgente così disponeva:

«1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.

2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato».

(2)Comma aggiunto dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (in Gazz. Uff.  31 agosto 2016, n. 203).

Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 dello stesso d.l. 31 agosto 2016, n. 168, le modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 7 dello stesso d.l. n. 168, le disposizioni sul Pat non si applicano alle controversie di cui all’art. 22 e agli artt. 39 e seguenti del Capo V della l. 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (in Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187).

(3)Comma aggiunto dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, cit. a nota 2, che precede, e successivamente modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197 (in Gazz. Uff. 29 ottobre 2016, n. 254), entrata in vigore il 30 ottobre 2016.

Per l’efficacia e l’ambito di estensione delle disposizioni del comma 1 ter v. nota 2, che precede.

Titolo II - Parti e difensori

Torna su

Art. 26

Titolo III - Azioni e domande

Capo I - Contraddittorio e intervento

Torna su

Art. 27 - Contraddittorio

 

1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.

2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell’integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

Torna su

Art. 28 - Intervento

 

1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.

2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento.

Titolo III - Azioni e domande

Capo II - Azioni di cognizione

Torna su

Art. 29

Torna su

Art. 30

Torna su

Art. 31

Torna su

Art. 32 

Titolo IV - Pronunce giurisdizionali

Torna su

Art. 33

Torna su

Art. 34

Torna su

Art. 35 - Pronunce di rito

 

1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:

a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;

b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;

c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 

2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;

b) per perenzione;

c) per rinuncia.

Torna su

Art. 36

Torna su

Art. 37 - Errore scusabile

 

1. Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Titolo V - Disposizioni di rinvio

Torna su

Art. 38 - Rinvio interno

 

1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Torna su

Art. 39 - Rinvio esterno

 

1. Per quanto non disciplinato nel presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

LIBRO SECONDO - PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Ricorso

Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti

 

Torna su

Art. 40 - Contenuto del ricorso

 

1. Il ricorso deve contenere distintamente:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei mezzi di prova;
f) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili (1).

(1)Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

Il testo previgente disponeva:

«1. Il ricorso deve contenere:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;

d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale»

Torna su 

Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.

3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse(1).

4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

(1)L’art. 10, comma 3, d.l. 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (in Gazz. Uff. 28 settembre 2018, n. 226), ha previsto che il Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. Ponte Morandi si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.

LIBRO SECONDO - PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti

Torna su 

Art. 42

Torna su 

Art. 43 - Motivi aggiunti

1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.

2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile

3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70(1).

(1)Ai sensi dell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (in Gazz. Uff.  31 agosto 2016, n. 203), a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 (termine prorogato all’1 gennaio 2019 dall’art. 1, comma 1150, l. 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, in Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302) per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e, quindi, dell’atto di motivi aggiunti, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.
Ai sensi del successivo comma 6, al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1° gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l’utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 dello stesso d.l. 31 agosto 2016, n. 168, le modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 7 dello stesso d.l. n. 168, le disposizioni sul Pat non si applicano alle controversie di cui all’art. 22 e agli artt. 39 e seguenti del Capo V della l. 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (in Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187).

Per la disciplina del Processo amministrativo telematico v. artt. 136 c.p.a. e 13 dell’allegato 2 al c.p.a.

Torna su 

Art. 44

Torna su 

Art. 45 - Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'art. 41, comma 5.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.

4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza(1).

(1)Ai sensi dell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (in Gazz. Uff. 31 agosto 2016, n. 203), a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018  (termine prorogato all’1 gennaio 2019 dall’art. 1, comma 1150, l. 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, in Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302) per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.
Ai sensi del successivo comma 6, al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1° gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l’utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 dello stesso d.l. 31 agosto 2016, n. 168, le modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 7 dello stesso d.l. n. 168, le disposizioni sul Pat non si applicano alle controversie di cui all’art. 22 e agli artt. 39 e seguenti del Capo V della l. 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (in Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187).
Per la disciplina del Processo amministrativo telematico v. artt. 136 c.p.a. e 13 dell’allegato 2 al c.p.a.

Torna su 

Art. 46 - Costituzione delle parti intimate

1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.

4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

Torna su 

Art. 47 - Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.

2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sull’eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.

3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15 (1).

(1)Il richiamo corretto è ai commi 7 e 8 dell’art. 15, non avendo il Legislatore del secondo correttivo, disposto con d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160 (recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218), provveduto a coordinare il testo dell’art. 47 alle modifiche apportate al precedente art. 15.

Torna su 

Art. 48

Torna su 

Art. 49 - Integrazione del contraddittorio

1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.

3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.

4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti (1).

(1) V. l’art. 3, comma 4, d.l. 7 luglio 2022, n. 85 (recante Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, in Gazz. Uff. 7 luglio 2022, n. 157):

Art. 3 - Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR

1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento della istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 109, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, secondo comma, e 120, nono comma, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 109:

a) dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché' in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR»;

b) dopo le parole «al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.» sono aggiunte le seguenti: «In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.».

8. Nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito e' anticipata d'ufficio entro il termine del comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

Torna su 

Art. 50 - Intervento volontario in causa

1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d).

2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.

Torna su 

Art. 51 - Intervento per ordine del giudice

1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.

2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.

Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Torna su 

Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

2. Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Torna su 

Art. 53 - Abbreviazione dei termini

1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.

2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.

Torna su 

Art. 54 - Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile (1).

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (2).

3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

(1)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011. 

Il testo previgente stabiliva: «La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile».

(2)L'art. 20, comma 1 ter, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (in Gazz. Uff. 27 giugno 2015, n. 147), convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha ridotto la sospensione dei termini processuali dal 15 settembre al 31 agosto di ciascun anno. Conseguentemente, è ridotto anche il periodo di ferie dei magistrati, coincidente, appunto, con il periodo di sospensione dei termini. Tale riduzione era stata già disposta dall’art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, recante Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato (in Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 132), convertito, con modificazioni, dalla l.10 novembre 2014, n. 162, che si interpreta, ai sensi del citato comma 1 ter dell’art. 20, d.l. n. 83 del 2015, nel senso che «si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato». L’intervento interpretativo del Legislatore del 2015 si è reso necessario perché il comma 1 dell’art. 16, nel ridurre il periodo di ferie dei magistrati aveva modificato l’art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742 e non era intervenuto sull’analoga norma (comma 2 dell’art. 54) dettata dal Codice del processo amministrativo.

La riduzione del termine in questione si applica, ai sensi del comma 3 dell’art. 16, d.l. n. 132 del 2014, a decorrere dall’anno 2015.

Titolo II - Procedimento cautelare

Torna su 

Art. 55

Celotto, La tutela cautelare nel Codice del processo amministrativo

Volpe C., Pandemia, processo amministrativo e affinità elettive

De Nictolis, Il processo amministrativo ai tempi della pandemia

Saltelli, Note sulla tutela cautelare dell’art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18

Adamo, La tutela cautelare nel giudizio amministrativo anche nella comparazione con il processo tedesco, 12 agosto 2019

Maruotti, Riflessioni sui poteri conformativi del giudice amministrativo, esercitabili quando la sentenza respinga il ricorso, dopo l’emanazione di pronunce cautelari propulsive o di ‘ammissione con riserva’, 29 ottobre 2018

de Francisco, E. Consigliere di Stato  Il nuovo Codice del processo amministrativo: il giudizio di primo grado 26 Aprile 2011

Sandulli, M.A. Ordinario di Diritto Amministrativo Università Roma Tre La fase cautelare 4 novembre 2010

Zerman, P.M. Avvocato dello Stato La tutela cautelare nel codice del processo amministrativo 17 novembre 2010

Castriota Scanderbeg, G. Consigliere di Stato La pronuncia cautelare e l’immediatezza della tutela di merito 17 novembre 2010

Severini G. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Le procedure d'urgenza davanti al giudice amministrativo Seminario franco-italiano 3 aprile 2017

Pignatelli, N. Avvocato e Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale dell'Università di Pisa  Tutela cautelare e competenza nel "nuovo" processo amministrativo: l'attuazione costituzionale del principio del giudice naturale 10 dicembre 2010

Torna su 

Art. 56

Torna su 

Art. 57 - Spese del procedimento cautelare

1. Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito(1).

(1)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. o), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011. 

Il testo previgente così disponeva: «Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza».

Torna su 

Art. 58 - Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile.

Torna su 

Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari

1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Torna su 

Art. 60

Torna su 

Art. 61

Torna su 

Art. 62 - Appello cautelare

1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 

2. L’appello, depositato nel termine di cui all’articolo 45, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57. 

3. L’ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell’articolo 55, comma 11.
[3. bis Nelle controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai sensi dell'articolo 56, finché efficaci ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nonché contro quelli di cui all'articolo 61, finché efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è ammesso l'appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l'esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5] (1). 

4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l’appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l’articolo 15, comma 8 (2) (3). 

  

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.l. 5 ottobre 2018, n. 115, recante Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive (in Gazz. Uff. 6 ottobre 2018, n. 233), non convertito in legge (Comunicato 6 dicembre 2018, in Gazz. Uff. 6 dicembre 2018, n. 284). 

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012. 

Il testo previgente così disponeva: 

«Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l’appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 15, comma 4. Quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma 7. Per la definizione della fase cautelare si applica l’articolo 15, comma 9». 

(3) Per il periodo di emergenza sanitaria per epidemia da Covid-19 v. ​​l’art. 84, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in Gazz. Uff., ed. str., 17 marzo 2020, n. 70), convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27; l’art. 4, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19  (in Gazz. Uff. 30 aprile 2020, n. 111); l’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in Gazz. Uff., ed. str., 28 ottobre 2020, n. 269), convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176

Titolo III - Mezzi di prova e attività istruttoria

Capo I - Mezzi di prova

Torna su 

Art. 63

Capo II - Ammissione e assunzione delle prove

Torna su 

Art. 64

Torna su 

Art. 65

Torna su 

Art. 66

Torna su 

Art. 67

Torna su 

Art. 68 

Torna su 

Art. 69

Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

Capo I - Riunione dei ricorsi

Torna su 

Art. 70 - Riunione dei ricorsi

1. Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

Capo II - Discussione

Torna su 

Art. 71

Torna su 

Art. 71 bis

Torna su

Art. 72 - Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione

1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione.

2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

Torna su

Art. 72-bis. - Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione

 

1. Il presidente, quando i ricorsi siano  suscettibili di  immediata  definizione, anche  a  seguito   della   segnalazione
dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima  camera di consiglio successiva  al ventesimo  giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima  della  camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non  e'  possibile  chiedere  il rinvio della trattazione della causa. Se e' concesso  il  rinvio,  la trattazione del ricorso e' fissata alla  prima  camera  di  consiglio utile successiva. 

2. Se e' possibile definire  la  causa  in  rito,  in  mancanza  di eccezioni delle parti, il collegio sottopone  la  relativa  questione alle parti presenti.  Nei  casi  di  particolare  complessita'  della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna  un  termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa  e' decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario  convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non  e'  definibile  in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza  pubblica. In  ogni  caso  la  decisione  e'  adottata  con  sentenza  in  forma semplificata (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (in Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.

Torna su

Art. 73

Torna su

Art. 74

Capo III - Deliberazione

Torna su 

Art. 75 - Deliberazione del collegio

1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.

2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

Torna su 

Art. 76 - Modalità della votazione

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.

2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l’articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (1).

(1)Comma così dapprima modificato dall’art. 1, comma 1, lett. r), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.

La modifica apportata dal primo correttivo è di mero drafting. 

Lo stesso comma è stato poi nuovamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012. Il secondo correttivo ha eliminato, togliendo il riferimento al comma 4 dell’art. 114 c.p.c., la prescrizione secondo cui i collegi degli organi giudicanti di primo grado devono essere formati seguendo l’ordine di anzianità di ruolo dei magistrati, così come prescrive il c.p.c. per il giudizio civile.

 

Titolo V - Incidenti nel processo

Capo I - Incidente di falso

Torna su 

Art. 77 - Querela di falso

1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.

3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso (1).

(1)Con sentenza 11 novembre 2011, n. 304 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 nella parte in cui, prevedendo l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela.

 

Torna su 

Art. 78 - Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.

2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

Capo II - Sospensione e interruzione del processo

Torna su 

Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo

1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea (1).

2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'interruzione del processo  e'  immediatamente  dichiarata dal presidente con decreto;  il  decreto  e'  comunicato  alle  parti costituite a cura della segreteria (2).

3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello è deciso in camera di consiglio.
(1) L’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, recante Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (in Gazz. Uff. 14 marzo 1953, n. 62), disciplina la sospensione del processo per pregiudiziale costituzionale.

Altra causa di sospensione del giudizio è prevista dall’art. 14, d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (in Gazz. Uff. 26 luglio 2007, n. 172).
Per la sospensione del processo per pregiudiziale comunitaria v. l’art. 267 del Trattato Unione europea. V. anche l’art. 42, l. 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (in Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3).
(2) Comma modificato dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (in Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.

 

Torna su 

Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.
3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza e'  fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (in Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.

Titolo VI - Estinzione e improcedibilità

Torna su 

Art. 81

Torna su 

Art. 82

Torna su 

Art. 83

Torna su 

Art. 84

Torna su 

Art. 85 - Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità

1. L'estinzione e l'improcedibilità di cui all'articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.

4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.

5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.

6. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione può essere proposto appello.

8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3 (1).

9. L'estinzione e l'improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.

(1)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

Il secondo correttivo ha quindi previsto che il giudizio di appello sull’ordinanza che pronuncia sull’opposizione a decreto di estinzione o di improcedibilità si svolge secondo le disposizioni previste per il giudizio in camera di consiglio.

Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Torna su 

Art. 86 - Procedimento di correzione

1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.

2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.

Titolo VIII - Udienze

Torna su 

Art. 87

Titolo IX - Sentenza

Torna su 

Art. 88

Torna su 

Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

Torna su 

Art. 90 - Pubblicità della sentenza

1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

LIBRO TERZO - IMPUGNAZIONI

Titolo I - Impugnazioni in generale

Torna su 

Art. 91 - Mezzi di impugnazione

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Torna su 

Art. 92 - Termini per le impugnazioni

1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza è appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.

Torna su 

Art. 93 - Luogo di notificazione dell’impugnazione

1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.

2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.

Torna su 

Art. 94 - Deposito delle impugnazioni

1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

Torna su

Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione

1. L’impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire(1).

2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.

4. L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1.

(1)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011. 

 Il testo previgente così disponeva: “L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire”.

Torna su 

Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza

1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.

2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.

3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all’articolo 45(1).

6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre.

(1)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

Prima della novella il termine per il deposito era di dieci giorni.

Torna su 

Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione

1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.

Torna su 

Art. 98 - Misure cautelari

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio(1).

2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili(2).

(1)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011

(2)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

Il testo previgente così disponeva: “Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57”.

LIBRO TERZO - IMPUGNAZIONI

Titolo I - Impugnazioni in generale

Torna su

Art. 99

Titolo II - Appello

Torna su 

Art. 100 - Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Torna su 

Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello

1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ai sensi dell’articolo 22, comma 3 (1), oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.

(1)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. z), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273), che ha aggiunto l’inciso “se sta in giudizio personalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 3” Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011

Torna su 

Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello

1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

2. L'interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

Torna su 

Art. 103 - Riserva facoltativa di appello

1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

Torna su 

Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni

1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

Torna su 

Art. 105 - Rimessione al primo giudice

1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio(1).

2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3.

3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, comunicazione della sentenza o dell’ordinanza(2).

(1)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. p, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

Il secondo correttivo si è limitato ad estendere la previsione del comma 1, prima riferita alle sole sentenze, anche alle ordinanze.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, d.lgs.  14 settembre 2012, n. 160, cit. a nota 1, che precede.

Il testo previgente così disponeva: “In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la sentenza o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di primo grado, si applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione”.

Titolo III - Revocazione

Torna su 

Art. 106 - Casi di revocazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello(1).

(1)Con sentenza 26 maggio 2017, n. 123 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, sollevata in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost..

Con successiva ordinanza 2 febbraio 2018, n. 19 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106, sollevata in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost..

Torna su 

Art. 107 - Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

Titolo IV - Opposizione di terzo

Torna su 

Art. 108 - Casi di opposizione di terzo

1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi(1).

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

 

(1)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.

Il primo correttivo ha disposto la soppressione dell’inciso «titolare di una posizione autonoma e incompatibile».

Torna su 

Art. 109 - Competenza

1. L'opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.

2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.

Titolo V - Ricorso per cassazione

Torna su 

Art. 110 - Motivi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Torna su 

Art. 111 - Sospensione della sentenza

1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell’ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione(1)(2).

 

(1)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.  

Il testo previgente disponeva: “Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari”.

(2)Lo stesso comma è stato poi nuovamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

LIBRO QUARTO - OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I - Giudizio di ottemperanza

Torna su 

Art. 112

Torna su 

Art. 113

Torna su 

Art. 114

Torna su 

Art. 115

Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Torna su 

Art. 116

Titolo III - Tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione

Torna su 

Art. 117

Titolo IV - Procedimento di ingiunzione

Torna su 

Art. 118

Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie

Torna su 

Art. 119

Torna su 

Art 120

Torna su 

Art. 121

Torna su 

Art. 122

Torna su 

Art. 123

Torna su 

Art. 124

Torna su 

Art. 125

Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali (1)

Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale

Torna su 

Art. 126

Torna su 

Art. 127

Torna su 

Art. 128

Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Torna su 

Art. 129

Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

Torna su 

Art 130

Torna su 

Art. 131

Torna su 

Art. 132

LIBRO QUINTO - NORME FINALI

Torna su 

Art. 133

Torna su 

Art. 134

Torna su 

Art. 135

Torna su 

Art. 136

Torna su 

Art. 137 - Norma finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 2 - Norme di attuazione

Titolo I - Registri – Orario di segreteria

Torna su 

Art. 1 - Registro generale dei ricorsi

1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell’impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’allegato 2, ovvero ai sensi degli articoli 123 e 137-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l’impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione (1).
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.
3. Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone (2).
4. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma di un addetto al segretariato generale (3).

(1) Comma così modificato dapprima dall’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.  

Il comma è stato poi modificato dall’art. 19, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, recante Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega  al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché  in materia di esecuzione forzata (in Gazz. Uff., S.O., 17 ottobre 2022, n. 243). 

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. nota 1, che precede.
Le parole “segretario generale” sono state sostituite con la parola “segretariato”.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. nota 1, che precede.
Le parole “del segretario generale” sono state sostituite dalle parole di un addetto al segretariato generale”. 

Torna su 

Art. 2 - Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione

1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:
a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;
b) il registro delle istanze di prelievo;
c) il registro per i processi verbali di udienza;
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
e) il registro delle ordinanze cautelari;
f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
g-bis) il registro dei provvedimenti dell’Adunanza plenaria (1). 
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti .
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.
5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono .
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.  

(1) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011. 
(2)  Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.
(3)  Il comma 5 è abrogato dall’art. 20, comma 1 bis, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (in Gazz. Uff. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. L’abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del processo amministrativo telematico, individuata nell’1 luglio 2016 dal comma 1 bis dell’art. 38, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (in Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, nel testo modificato dall’art. 2, d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (in Gazz.Uff. 30 dicembre 2015, n. 302), convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21.

Torna su 

Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata

1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile (1). 
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.

(1) Comma così modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (in Gazz. Uff.  31 agosto 2016, n. 203).
Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 dello stesso d.l. 31 agosto 2016, n. 168, le modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 7 dello stesso d.l. n. 168, le disposizioni sul Pat non si applicano alle controversie di cui all’art. 22 e agli artt. 39 e seguenti del Capo V della l. 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (in Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187).

Torna su 

Art. 4 - Orario

1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli uffici.
4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (in Gazz. Uff.  31 agosto 2016, n. 203).
Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 dello stesso d.l. 31 agosto 2016, n. 168, le modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 7 dello stesso d.l. n. 168, le disposizioni sul Pat non si applicano alle controversie di cui all’art. 22 e agli artt. 39 e seguenti del Capo V della l. 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (in Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187).

Titolo II - Fascicoli di parte e d’ufficio

Torna su 

Art. 5 - Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d’ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti

1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice.
2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste .
3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce l'indice dei documenti depositati, le copie dell'atto introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti delle parti, nonché, anche per estratto, del verbale d'udienza e di ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari.
[3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria] .
3-bis. Nei casi in cui è previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d’ufficio, sono inseriti l’indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L’aggiornamento dell’indice è curato dal segretario ai sensi del comma 4 .
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento. 
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne dà comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui è dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non è possibile accertare il contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.

(1) Il comma 2 è abrogato dall’art. 20, comma 1 bis, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (in Gazz. Uff. 27 giugno 2015, n. 147), convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. L’abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del processo amministrativo telematico, individuata nell’1 gennaio 2017 dal comma 1 bis dell’art. 38, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (in Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, nel testo modificato dapprima dall’art. 2, d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (in Gazz.Uff. 30 dicembre 2015, n. 302), convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21, e poi dall’art. 1, d.l.  30 giugno 2016, n. 117, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (in Gazz. Uff.  30 giugno 2016, n. 156), convertito in l. 12 agosto 2016, n. 161.
(2) Il comma 3 è sostituito dall’art. 20, comma 1 bis, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, cit. a nota 1, che precede. La sostituzione decorre dalla data di entrata in vigore del processo amministrativo telematico, individuata nell’1 luglio 2016 dal comma 1 bis dell’art. 38, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, cit. a nota 1, che precede.
(3) Comma aggiunto dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (in Gazz. Uff.  31 agosto 2016, n. 203).
Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 dello stesso d.l. 31 agosto 2016, n. 168, le modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 7 dello stesso d.l. n. 168, le disposizioni sul Pat non si applicano alle controversie di cui all’art. 22 e agli artt. 39 e seguenti del Capo V della l. 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (in Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187).

Torna su 

Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d’ufficio

1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.
2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado.
3. Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
4. Il presidente della sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.

Torna su 

Art. 7 - Rilascio di copie

1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.

Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi – Udienze

Torna su 

Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi

1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice.
2. Il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.

Torna su 

Art. 9 - Calendario delle udienze e formazione dei collegi

1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all’inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l’indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all’inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (1). 

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.
Il testo previgente così disponeva: “Calendario delle udienze. 1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, è fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne”.

Torna su 

Art. 10 - Toghe e divise

1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.

Torna su 

Art. 11 - Direzione dell’udienza

1. L'udienza è diretta dal presidente del collegio.

2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.

Torna su 

Art. 12 - Polizia dell’udienza

1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.

2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica.

3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

ALLEGATO 2 - Norme di attuazione

Titolo IV - Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali (1)

Torna su 

Art. 13

Torna su 

13-bis

Torna su 

13-ter

Torna su 

Art. 13-quater - Trattazione da remoto

1.  Fermo  quanto previsto dall'art. 87, comma 4-bis, del codice, in tutti  i  casi  di trattazione di cause da remoto la  segreteria  comunica,  almeno  tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita' di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalita' con cui si accerta l'identita'  dei  soggetti  partecipanti  e  della libera volonta' delle parti, anche ai  fini  della  disciplina  sulla
protezione dei dati personali. I verbali e  le  decisioni  deliberate all'esito dell'udienza o della camera di  consiglio  si  considerano, rispettivamente, formati ed  assunte  nel  comune  sede  dell'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto e' considerato aula di udienza  a  tutti  gli  effetti  di  legge.   In   alternativa   alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere il passaggio della causa in decisione fino  alle  ore  12  del  terzo giorno antecedente a quello dell'udienza  stessa;  il  difensore  che deposita tale richiesta e' considerato presente a  ogni  effetto.  Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause  da  remoto  non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso di spese (1). 

(1) Articolo aggiunto dell’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (in Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.

Titolo V - Spese di giustizia

Torna su 

Art. 14 - Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese. I  verbali  e  i  provvedimenti  della  commissione   sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del  segretario.  Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento  da remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con  cui si accerta l'identita' dei soggetti  partecipanti e della loro  libera volonta', anche ai fini della disciplina sulla  protezione  dei  dati personali(1). 

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.

Successivamente il comma è stato nuovamente modificato, con l’aggiunta degli ultimi aliena, dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (in Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.
 

Torna su 

Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie

1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

Torna su 

Art. 16 - Misure straordinarie per la riduzione dell’arretrato e per l’incentivazione della produttività

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell’arretrato e per l’incentivazione della produttività (1).   

1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma 1 (2). 

(1) Ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (in Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113:  

“5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente  individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa  ai  sensi dell'art. 16, comma 1, delle  norme  di  attuazione  del  codice  del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti  di cui all'art. 11, comma 1, del presente decreto, sono programmate  dal Consiglio di  presidenza  della  Giustizia amministrativa  ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al  fine di assicurare il raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti,  per  la Giustizia amministrativa, dal PNRR.  A  tal  fine,  il  Consiglio  di presidenza della  Giustizia  amministrativa  aggiorna  il  numero  di affari da assegnare  al  presidente  del  collegio  e  ai  magistrati componenti dei collegi. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, adegua  alle  finalita'  del  PNRR, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il
decreto previsto dall'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

6. La partecipazione dei magistrati alle udienze  straordinarie  di cui al comma 5 e' su base  volontaria.  Le  udienze  si  svolgono  da remoto. Non possono essere assegnati alle  udienze  straordinarie  di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117  del  codice del  processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La partecipazione  dei  magistrati alle udienze straordinarie di cui al  comma  5  costituisce  criterio preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza  della  Giustizia amministrativa,   nell'assegnazione   degli    incarichi    conferiti d'ufficio”.  

(2) Comma aggiunto dall’art. dall'art. 11-bis, comma 3, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (in Gazz. Uff. 27 gennaio 2022, n. 21), convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25. 

ALLEGATO 3 - Norme transitorie

Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo

Torna su 

Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza

1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente.

2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.

3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice.

Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie

Torna su 

Art. 2 - Ultrattività della disciplina previgente

1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

Torna su 

Art. 3 - Disposizione particolare per il giudizio di appello

1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo.

ALLEGATO 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni

Torna su 

Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:
"Art. 42.
La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.

Torna su 

Art. 2 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
"Art. 83.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse.
2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilità";
b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23.
Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono soppresse;
2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino";
e) all'articolo 31, primo comma, le parole: "il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di Stato ed" sono soppresse.
3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ", sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti: "davanti agli organi di giurisdizione ordinaria";
b) all'articolo 7:
1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8.
4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente: "Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.";
b) all'articolo 19, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.".
5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".

Torna su 

Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento

 
1. L’articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2, comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;
b) l’articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;
c) l’articolo 25, comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.».
3. L’articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
4. L’articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:
«2 -quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
5. All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo.» (1)
5-bis. All'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.» (2)
6. L’articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
«25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
7. L’articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
«11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
8. L’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: «26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, l’articolo 53 è sostituito dal seguente:
«Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)» (3)
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’articolo 53 è sostituito dal seguente:
«Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).».
11. All’articolo 13, comma 6-bis , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «per i ricorsi previsti dall’ articolo 23-bis , comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i ricorsi» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.».
12. L’articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: «Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
13. Nell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, le parole: «è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «è disciplinata dal codice del processo amministrativo».
14. L’articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, è sostituito dal seguente: «Art. 81. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L)».
15. L’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, è sostituito dal seguente: «Art. 81(L) Tutela giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).».
16. L’articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
17. L’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è così sostituito:
«1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»
17-bis. L'articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è così sostituito:
«11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo» (4)
18. L’articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.».
19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, comma 10-ter, le parole: «dell’articolo 245, comma 2-quater, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo» (5);
b) l’articolo 243-bis, comma 6, è così sostituito:
«6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.»;
c) l’articolo 244 è sostituito dal seguente:
«Art. 244. Giurisdizione.
1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.»;
d) l’articolo 245 è sostituito dal seguente:
«Art. 245. Strumenti di tutela.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;
e) l’articolo 245-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.
1. L’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;
f) l’articolo 245-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 245-ter. Inefficacia dei contratti negli altri casi.
1. L’inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 245-bis è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;
g) l’articolo 245-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 245-quater. Sanzioni alternative.
1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.»;
h) l’articolo 245-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente.
1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;
i) l’articolo 246 è sostituito dal seguente:
«Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
19-bis. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 4, secondo periodo, le parole «Il giudice adito» sono sostituite dalle seguenti: «Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito»;
b) all'articolo 37, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.» (6);
c) all'articolo 37, comma 5, le parole «sentenza di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di cui al comma 3 e al comma 4»;
d) all'articolo 38, comma 1, le parole «o il tribunale amministrativo regionale competente,» sono soppresse;
e) all'articolo 38, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.» .
20. L’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è sostituito dal seguente: «1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
21. L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente:
«1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
22. L’articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:
«Art. 22. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
23. All’ articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «un’istanza ai sensi del secondo comma dell’articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.»(7).
24. L’articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, è sostituito dal seguente:
«1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
25. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni (8) : 
a) l’articolo 441 è così sostituito: «Art. 441. Tutela giurisdizionale.
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»;
b) l’articolo 1940, comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
25-bis. Il comma 26-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituito dal seguente:
«26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia è disciplinata dal codice del processo amministrativo.» (9).
25-ter. L'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.» (10).
25-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole «Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo.» (11).

(1) Il comma 6 bis, dell’artt. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è stato modificato dall’art. 3, comma 2, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218), che ha aggiunto, dopo la parola: «commissariali» le parole «nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4».
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.
(3) Comma modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede. Nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 325 del 2001 è erroneamente riportato come decreto del Presidente della Repubblica.
(4) Comma modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede.
(5) Lettera modificata dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede.
(7) Comma modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede.
(8) Comma modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede.
(9) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede.
(10)Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede.
(11)Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 2, che precede.
 
 

Torna su 

Art. 4 - Ulteriori abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:
1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;
5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma;
6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; 
7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;
9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;
11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; da 23 a 27 compresi; 30; 34; da 37 a 40 compresi; 
11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8; 
11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9;  
11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11; 
12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
13) legge 27 aprile 1982, n. 186:  articoli 1, quarto comma, dalle parole: «le sezioni giurisdizionali» fino alla fine; 5; 55;
14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 20, comma 5-bis; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6; 
15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies;
16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8; articolo 145-bis, comma 3; 
18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo periodo;
19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8 ;
20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;
21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-quinquies, comma 4;
23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 16 ;
24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;
26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2;
27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7;
28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9;
29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4;
30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;
31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies, comma 1;
32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-bis;
33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13, primo periodo;
34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;
36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2, limitatamente alle parole: «, in sede di giurisdizione esclusiva,»; 316, comma 1, limitatamente alle parole: «, in sede di giurisdizione esclusiva,»;
36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis; 
37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;
38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo;
39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;
40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere c) e d);
41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8, fermo quanto previsto dall’ articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente alle parole: «amministrativi e»;
43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.

(1) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.
(2) Numero modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.
(3) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.
(4) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.
(5) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.
(6) Numero modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.
(7) Numero modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.
(8) Numero modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.
(9) Numero soppresso dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.
(10) Numero soppresso dall’art. 3, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.
La soppressione del n. 19 è volta ad adeguare, sul mero piano formale, il testo della norma alla sentenza della Corte costituzionale 20 giugno 2012, n. 162, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l), 135, comma 1, lett. c) e 134, comma 1, lett. c), nella parte in cui essi attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob. La Corte ha altresì chiarito, sul piano del diritto intertemporale, che le «disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione».
(11) Numero modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.
(12) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, cit. a nota 1, che precede.