Adunanza generale
Adunanza Generale
L’Adunanza generale del Consiglio di Stato esprime pareri su questioni di particolare rilevanza. Ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la sezione consultiva o la commissione speciale, chiamate a rendere il parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, se rilevano che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, possono rimettere il ricorso all'Adunanza generale. Parimenti, prima dell'espressione del parere il Presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. In tali casi l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
L’Adunanza generale è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato e vi assiste il Segretario generale, che svolge le funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti (art. 3, l. 27 aprile 1982, n. 186).
L’Adunanza generale è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
L’Adunanza generale delibera con la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione (art. 19, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale (art. 20, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).
Componenti
Presidente |
MARUOTTI Avv. Luigi |
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Segretario Generale |
Giulio Castriota Scanderbeg |
Componenti |
Tutti i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e tutti i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana |