Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati
art. 37 RGPD
E’ una nuova figura introdotta dall’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
La norma prevede che i titolari e i responsabili del trattamento designino un RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali».
I principali compiti del responsabile protezione dati consistono nella sorveglianza sull’osservanza del citato regolamento in materia di dati personali, nella collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento, anche con riguardo all’adozione del registro dei trattamenti, e nell’informazione al titolare e al responsabile, nonché ai dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati.
Il responsabile protezione dati funge, inoltre, da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento dei dati.
Si riportano, qui di seguito, i dati di contatto, esclusivamente per questioni relative al trattamento dei dati personali.
Riferimento |
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Competenze |
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Pec |
Non abilitata alla ricezione di atti processuali
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rpd@giustizia-amministrativa.it |