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Focus di Giurisprudenza e Pareri

a cura del Cons. Giulia Ferrari fino al 17 settembre 2020 e dal 5 novembre  2020

Iscrizione al ruolo dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea e requisito della residenza in un comune dell'Umbria

Iscrizione al ruolo dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea e requisito della residenza in un comune dell'Umbria


Trasporti e autoservizi – Autoservizi pubblici non di linea – Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti - Requisito della residenza in un comune dell’Umbria – questioni di legittimità costituzionale

 

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma nonchè all'art. 117, primo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), della legge della regione Umbria n. 17 del 1994, come risultante a seguito dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 15.

La previsione normativa de qua, nel porre quale requisito per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e conseguentemente per l'accesso al relativo esame di ammissione la residenza in un comune dell'Umbria (requisito non previsto dalla legge nazionale) introduce una limitazione alla concorrenza, andando a ledere la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La disposizione viola, poi, il canone di ragionevolezza e proporzionalità, atteso che il richiesto requisito della residenza in un comune dell'Umbria non appare ispirarsi ad una ratio omogenea rispetto agli altri requisiti richiesti dal medesimo articolo. (1)

 

(1) Precedenti in senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2539; Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2539; T.a.r. per il Trentino Alto Adige, sez. I, 19 maggio 2020, n. 118.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

TRASPORTI e autoservizi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri