Giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale al reclutamento nelle Forze armate e di polizia e sui limiti del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo

Giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale al reclutamento nelle Forze armate e di polizia e sui limiti del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo


Militari, forze armate e di polizia – Reclutamento - Giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale – Non ripetibile – Conseguenze. 

 

     Non è ripetibile il giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale espresso in occasione dei reclutamenti nelle Forze armate e di polizia, e come tale sindacabile esclusivamente ove il candidato escluso provi, in primo grado, la specifica violazione di particolari disposizioni che disciplinano la fase degli accertamenti ovvero il mal funzionamento della apparecchiatura tecnica impiegata per gli accertamenti (1). 


 

(1) Cons. Stato, sez. IV, 1640 del 2016; n. 2936 del 2005; n. 6405 del 2004; n. 4975 del 2003

La Sezione ha richiamato i consolidati principi espressi in materia (da ultimo avuto riguardo anche al medesimo concorso indetto nel 2017: sez. IV, n. 7325 del 2020; n. 5221 del 2020; n. 5168 del 2020), secondo cui:
a) nell’ambito delle procedure concorsuali, i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione e devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (da ultimo, con riferimento al concorso di accesso alla Polizia di Stato, Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 65; sez. IV, 21 agosto 2020 n. 5168); tale impostazione è stata integralmente recepita dall’art. 7 bis, d.lgs. n. 95 del 2017 (novellato dal d.lgs. n. 172 del 2019), da una norma dunque ricognitiva di un assetto di interessi e principi ben delineati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sul punto il parere espresso dalla sezione atti normativi n. 2862 del 2019, § 6.3., sullo schema del decreto n. 172 cit.);
b) il riscontro della legittimità del giudizio medico legale, graduato in funzione delle peculiarità dei diversi status di impiego, deve essere effettuato avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell’interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo. Ciò, sia nell’interesse pubblico generale sotteso alla programmazione e all’organizzazione dell’Amministrazione, sia a garanzia della par condicio fra i candidati, al momento del reclutamento; se infatti si fondasse l’ammissione alla procedura sugli accertamenti successivi si metterebbe in crisi l’intero sistema di reclutamento - fondato sul criterio “della infungibilità”, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti - che sarebbe permanentemente “esposto” ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorché l’Amministrazione ne promuove l’accertamento (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2020, n. 4228);
c) sono irrilevanti le valutazioni medico-legali espresse da organismi sanitari anche pubblici (o da pareri pro veritate di medici di fiducia) diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità (cfr. relativamente a reclutamenti nella Polizia di Stato, Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2020 n. 3015; sez. IV, n. 117 del 2020 propriamente relativo ad una fattispecie di esclusione per inidoneità derivante dalla carenza dei requisiti fisici per indice di massa grassa superiore rispetto al valore massimo consentito; n. 1640 del 2016; con riferimento ai reclutamenti nelle FF.AA. e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1720 del 2020; n. 5843 del 2018; n. 5615 del 2017; n. 4038 del 2016; n. 2870 del 2016), circostanza questa che non ricorre nel caso di specie;
d) la Commissione che si adegua alla valutazione medico-legale non è soggetta ad un obbligo rafforzato di motivazione tenuto anche conto della precettività della disciplina tecnica di settore e del valore fidefacente del verbale (cfr. al riguardo, Cons. Stato, sez. IV, n. 3601 del 2013; n. 5308 del 2012);
e) l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e quella richiesta per l’arruolamento, non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate;
f) sono irrilevanti gli esiti positivi di pregressi arruolamenti (perché sono diverse le norme di riferimento, le condizioni di stato, e tenuto conto dell’evoluzione delle condizioni psico-fisiche);
​​​​​​​g) i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri