Sulla legittimità costituzionale della norma che non consente ai docenti universitari lo svolgimento di incarichi anche in società a scopo di lucro.

Sulla legittimità costituzionale della norma che non consente ai docenti universitari lo svolgimento di incarichi anche in società a scopo di lucro.


Università – Professore ordinario e associato – Costituzione della Repubblica italiana – Incarichi in società a scopo di lucro – Legittimità costituzionale  

 

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’ art. 3 in combinato disposto con l’art. 33 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, atteso che non è dato rilevare, quanto alla figura dei docenti universitari, diversità tali da poter ragionevolmente giustificare che ad alcuni di essi, tra l’altro numericamente inferiori all’interno della complessiva categoria del corpo accademico (segnatamente i docenti delle Università libere) sia consentito svolgere incarichi anche in società a scopo di lucro qualora tali incarichi consistano in quello di amministratore indipendente, mentre ad altri (ossia ai docenti delle Università statali, e cioè alla parte numericamente preponderante del corpo accademico italiano) tale facoltà non sia permessa (1).

 

 

 

 

  • (1) Non risultano precedenti in termini.

 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

UNIVERSITÀ, PROFESSORE ordinario e associato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri