Principio di sinteticità in sede di ricorso straordinario
Principio di sinteticità in sede di ricorso straordinario
Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Forma - principio di sinteticità ex artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. - Applicabilità.
Anche nel ricorso straordinario trova applicazione il principio di sinteticità degli atti sancito agli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. (1).
(1) La Sezione, dopo aver ricordato la disciplina applicabile nel processo amministrativo (artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. nonché art. 13 ter delle norme di attuazione al c.p.a.), ha ritenuto che il principio di sinteticità debba riconoscersi in sede di ricorso straordinario, atteso che “l’istituto ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo” (Corte Cost. 2 aprile 2014, n. 73).
In assenza di una specifica disciplina, la Sezione ha stabilito altresì che spetti al Consiglio di Stato, in sede consultiva, fissare criteri e limiti dimensionali al ricorso e agli altri atti difensivi con valutazione che tenga in considerazione la controversia introdotta con ricorso straordinario e la peculiarità del rimedio straordinario stesso.
Allegati
- Abstract parere sinteticità atti , (12450kb)
Anno di pubblicazione:
2019
Materia:
RICORSI amministrativi, RICORSO straordinario al Presidente della Repubblica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri