L'Adunanza plenaria pronuncia sulla composizione della commissione di esame per avvocati ai sensi dell’art. 47, l. n. 247 del 2012

L'Adunanza plenaria pronuncia sulla composizione della commissione di esame per avvocati ai sensi dell’art. 47, l. n. 247 del 2012


Professioni e mestieri - Avvocati - Esami - Commissione - Composizione – Criterio - Fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici – Art. 47, l. n. 247 del 2012 – Esclusione.

 

          In sede di nomina e composizione della sottocommissione degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi  l’art. 47, l. n. 247 del 2012 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima; dalla immediata applicazione dell’art. 47, l. n. 247 del 2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22, comma 5,  r.d.l. n. 1578 del 1933; è pertanto viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47, l. n. 247 del 2012 (1).

 

 

(1) La questione era stata rimessa dal Cga con ord. 14 novembre 2018, nn. 717 e 718

Ha chiarito l’Alto Consesso che deve senz’altro riconoscersi che la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", ha introdotto plurime e rilevanti modifiche ai precedenti meccanismi di accesso alla professione di avvocato previsti dal r.d. n. 1578 del 1933 e dal r.d. n. 37 del 1934.

In particolare, un semplice raffronto tra le dette discipline, consente di rilevare che con riferimento alle "prove scritte ed orali'', le innovazioni introdotte riguardano:

a) il numero delle materie oggetto dell'esame orale (sei, secondo il r.d. n. 37 del 1934; sette, secondo la l. 247 del 2012);

b) le modalità di scelta delle materie orali, in quanto secondo la previgente disciplina sarebbe rimessa al candidato la scelta delle cinque materie (di cui almeno una di diritto processuale) mentre secondo la nuova disciplina 1'esame ha necessariamente ad oggetto tutte le seguenti materie: ordinamento e deontologia; diritto civile; diritto penale; diritto processuale penale; diritto processuale civile, oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato;

c) la durata della prova scritta (da sette ore per ciascuna prova si è passati a sei ore per ciascuna prova);

d) la votazione minima per 1'ammissione all'orale (secondo la legge previgente sarebbe stato sufficiente conseguire la sufficienza -pari a 30 punti di merito- in almeno due delle tre prove scritte, mentre secondo le recenti disposizioni del 2012 è necessario raggiungerla in tutte e tre le prove);

e) il punteggio minimo per l'idoneità in quanto: secondo la disciplina previgente occorrevano non più di 180 punti complessivi e non meno di 30 punti per almeno cinque prove, mentre secondo la nuova legge sarebbero necessari almeno 30 punti per ciascuna materia;

f) la motivazione del voto, mediante osservazioni positive o negative, prevista (unicamente, ai sensi di quanto stabilito dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017) dalla nuova legge;

g) il divieto di consultare testi con citazioni o commenti, mentre, secondo la normativa previgente, sarebbe stato consentito utilizzare testi con le (sole) annotazioni di giurisprudenza.

Ulteriori, rilevanti, innovazioni, concernono la composizione della commissione centrale e delle sottocommissioni e la durata minima del periodo di tirocinio: non sembra quindi azzardato affermare con la novella del 2012 siano state introdotte disposizioni che modificano profondamente l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Ritiene l’Adunanza plenaria che dalla lettera del citato art. 49, l. 247 del 2012 possa ricavarsi il convincimento che il differimento della entrata in vigore della nuova normativa ivi contemplato si applichi - non soltanto, come espressamente deciso nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 7 del 2017, all’obbligo di corredare con motivazione esplicita l’espressione numerica del voto ma, anche - a tutte le prescrizioni contenute nel citato art. 46.

L’Adunanza plenaria è invece convinta che il detto differimento non ricomprenda la disposizione che regola la composizione delle commissioni di esame (art. 47) e che pertanto detta ultima disposizione debba ritenersi ratione temporis immediatamente applicabile.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

AVVOCATO, ESAMI

AVVOCATO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri