All'Adunanza plenaria la composizione della commissione di esame per avvocati

All'Adunanza plenaria la composizione della commissione di esame per avvocati


Professioni e mestieri - Avvocati - Esami - Commissione - Composizione - Rimessione all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato

      Sono rimesse all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le questioni  1) se l’art. 47, l. n. 247 del 2012, che disciplina la commissione di esame di avvocato, sia già in vigore, o se la sua entrata in vigore sia stata differita dall’art. 49, l. n. 247 del 2012; 2) se si dà risposta negativa al primo quesito, e dunque se si ritiene che l’art. 47, l. n. 247 del 2012 non sia in vigore, se il vizio del decreto di nomina della commissione e delle sottocommissioni, che applica i criteri del citato art. 47, possa avere rilevanza invalidante ex se, o solo in quanto in concreto sia viziata la composizione della sottocommissione che ha corretto gli elaborati del ricorrente; 3) se, viceversa, si dà risposta affermativa al primo quesito, e dunque se si ritiene che l’art. 47, l. n. 247 del 2012 sia già in vigore, se sia o meno ancora applicabile l’art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933, sulla fungibilità dei commissari di gara, e comunque, se sia o meno autonomamente rinvenibile, nel corpo del citato art. 47, una regola o principio di fungibilità dei commissari (1).

 

(1) V. anche Cga, ord., 14 novembre 2018, n. 718 

Ha chiarito il Cga che l’Adunanza plenaria n. 7 del 2017, investita dal Cga o in ordine alla disciplina applicabile quanto alla valutazione delle prove scritte (sufficienza o meno del punteggio numerico), ha fatto tuttavia una affermazione che sembra di portata più generale, quanto alla disciplina transitoria recata dall’art. 49, l. n. 247 del 2012; si legge nella decisione della Plenaria n. 7 del 2017 che “la lettera dell’art. 49 - laddove si fa riferimento “all’ esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato” indistintamente inteso, e si richiama espressamente che ciò concerne sia “le prove scritte che le prove orali”- conduce alla univoca conclusione che il Legislatore abbia voluto procrastinare l’entrata in vigore della legge di riforma, complessivamente considerata, con riferimento a tutti gli aspetti che disciplinano lo svolgimento dell’esame suddetto (…)appare evidente che il Legislatore abbia dettato la norma transitoria con l’intento di procrastinare l’entrata in vigore di tutti gli aspetti innovativi della riforma (…) proprio in quanto l’art. 49 della legge non introduce in proposito alcuna distinzione, né espressa, né implicita.”.

A seguito di tale decisione della Plenaria, il Cga, con la decisione pilota n. 109 del 2018, ha proposto una diversa ricostruzione, secondo cui l’art. 49, l. n. 247 del 2012 ha inteso differire l’entrata in vigore di tutta la disciplina dell’esame di avvocato, ivi compresa quella relativa alla formazione della commissione di esame, dunque sia dell’art. 46 che dell’art. 47; è pertanto in vigore esclusivamente l’art. 22, r.d.l. n. 1578 del 1933, e pertanto, finché sarà in vigore tale disciplina, troverà applicazione la regola di fungibilità dei commissari.

9.5. Dunque la IV sezione e il CGARS pervengono alla identica conclusione della fungibilità dei commissari sulla base di premesse diverse: a) secondo la IV sezione, perché la nuova disciplina recata dall’art. 47, l. n. 247 del 2012, già in vigore, è compatibile e integrata dall’art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933, del pari ancora in vigore; b) secondo il Cga, perché la nuova disciplina recata dall’art. 47, l. n. 247 del 2012 non è ancora in vigore; e quando lo sarà, non sarà più applicabile l’art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933.

L’ Adunanza plenaria n. 7 del 2017 afferma che l’art. 49, l. n. 247 del 2012 ha inteso differire l’entrata in vigore della disciplina di tutto l’esame di avvocato. E tale affermazione è stata interpretata dalla decisione del Cga n. 109 del 2018 nel senso che sia stata differita pure l’entrata in vigore dell’art. 47.

Peraltro, va evidenziato che nella causa decisa dalla Plenaria n. 7 del 2017 non si discuteva di quale fosse la disciplina vigente in materia di commissioni di esame, ma solo di quale fosse la disciplina vigente in tema di valutazione delle prove di esame.

 Sicché, sebbene l’affermazione della Plenaria n. 7 del 2017, se letta avulsa dal contesto della causa, sembra riferirsi anche alla commissione di esame, tuttavia essa, se contestualizzata, potrebbe anche considerarsi riferita solo all’art. 46 e non anche all’art. 47.

Ha precisato il Cga di non ignorare che l’attività di contestualizzazione e di sussunzione del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria in relazione alle peculiarità del caso concreto spetta alla Sezione cui è rimessa la decisione del ricorso [Cons. St., A.P. 23 febbraio 2018, n. 2] e che dunque, di regola, compete alle Sezioni semplici interpretare il principio di diritto enunciato dalla Plenaria e adattarlo al caso di specie, secondo una operazione consueta quando si fa applicazione di precedenti (qui parzialmente vincolanti), operazione che richiede la verifica della riconducibilità o meno del caso specifico al principio astratto, e la individuazione di eventuali differenze impeditive dell’applicazione del principio medesimo.

Tuttavia, nel caso specifico, è opportuno chiedere alla stessa Plenaria di interpretare il principio di diritto da essa enunciato nella decisione n. 7 del 2017 e, segnatamente, il suo ambito oggettivo, perché il contrasto di giurisprudenza tra pronunce del Cga e pronunce della IV Sezione, è cronologicamente successivo alla decisione n. 7 del 2017 (per la precisione, l’orientamento della IV sezione è rimasto immutato pur dopo la Plenaria n. 7 del 2017, Plenaria che invece secondo il Cga  ha una rilevanza specifica sulla questione in causa).

Dunque il principio di diritto enunciato dalla Plenaria n. 7 del 2017 ha avuto applicazioni difformi da parte delle sezioni semplici, così mancando l’obiettivo nomofilattico, con la conseguente necessità  che sia la Plenaria stessa a chiarire la portata del principio di diritto da essa in precedenza affermato.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

AVVOCATO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri