Esecuzione del giudicato civile - Prova del passaggio in giudicato sentenza

Esecuzione del giudicato civile - Prova del passaggio in giudicato sentenza


Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza – Giudicato civile - Quantificazione delle somme dovute - Esclusione – Limiti.

Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Passaggio in giudicato delle sentenze – Prova – Criterio.

Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Commissario ad acta – Insediamento – Conseguenza.

  In sede di giudizio per l’ottemperanza di un giudicato civile, è impedito al giudice amministrativo dell'ottemperanza, anche a mezzo del commissario ad acta, di provvedere alla quantificazione delle somme dovute tutte le volte che la stessa non si traduca in mere ed automatiche operazioni di calcolo, scevre da profili di contestazioni in fatto o diritto (1).

  Gli artt. 112 e ss. c.p.a. non fissano criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità di accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze oggetto del ricorso per ottemperanza, per cui la prova del giudicato può essere raggiunta anche con altri mezzi istruttori  (2).

  In sede di giudizio per l’ottemperanza, a seguito dell'insediamento del commissario ad acta, gli organi dell'ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono, conseguentemente, disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l'adempimento del giudicato.

(1) Ha ricordato la Sezione che mentre in sede di esecuzione di sentenze amministrative, il giudice dell'ottemperanza può "riempire" gli spazi vuoti lasciati dal giudicato ed adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, un analogo potere integrativo non sussiste nel caso in cui si tratta di ottemperare alle sentenze rese dal Giudice Ordinario, in quanto al Giudice Amministrativo è inibito arricchire, integrare o specificare il giudicato del giudice civile con una “formazione progressiva” dello stesso, laddove le decisioni da ottemperare siano state rese da un plesso giurisdizionale diverso da quello amministrativo. Ne deriva che, nel caso in cui si tratta di eseguire il “giudicato civile”, l'azione del giudice dell'ottemperanza rimane contenuta nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del decisum del giudice ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente nel disposto della pronuncia azionata, non potendone precisare il contenuto mediante ulteriore attività cognitoria intesa a definirne l'effetto conformativo (Cons. St., sez. III, 23 settembre 2019, n. 6297; id., sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2668; id. 9 dicembre 2015, n. 5589; C.g.a. 13 febbraio 2012, n. 172). 
In estrema sintesi, con riferimento al “giudicato civile”, risulta impedito al giudice amministrativo dell'ottemperanza, anche a mezzo del commissario ad acta, di provvedere alla quantificazione delle somme dovute tutte le volte che la stessa non si traduca in mere ed automatiche operazioni di calcolo, scevre da profili di contestazioni in fatto o diritto.

2) Nella specie parte ricorrente ha regolarmente notificato all’Amministrazione intimata il titolo esecutivo per il pagamento della somma indicata, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e s.m.i., secondo cui l’esecuzione forzata e la notifica dell’atto di precetto devono essere precedute dalla “notificazione del titolo esecutivo”, che, ad avviso della Sezione, trova applicazione anche con riferimento al giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolamentata dal c.p.c., trattandosi di due istituti che, se pure per vie differenti e con risultati diversificati, s'incentrano entrambi sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160; Tar Palermo, sez. III, 13 luglio 2011, n. 1361 e 8 giugno 2011, n. 1068; Tar Latina 10 gennaio 2008, n. 25).


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri