Annullamento con rinvio al giudice di primo grado se è dichiarata la tardività dell’azione annullatoria

Annullamento con rinvio al giudice di primo grado se è dichiarata la tardività dell’azione annullatoria


Processo amministrativo – Appello – Erronea declaratoria di tardività della domanda annullatoria - Annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a..

 

        L’erronea declaratoria di tardività dell’azione annullatoria si traduce in una omessa pronuncia nel merito della causa, con il conseguente verificarsi di una delle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a., qui sussumibile nella categoria della lesione del diritto di difesa, atteso che le parti non hanno potuto avere riscontro della fondatezza o meno delle loro difese su tutte le tante questioni trattate fatta eccezione per quella posta a base della decisione (1)

  

(1) Ha ricordato il C.g.a, richiamando un proprio recente precedente in termini (C.g.a. 24 gennaio 2018, n. 33) che l’art. 105 c.p.a. costituisce il punto di sintesi, raggiunto dal legislatore del 2010, tra esigenze e visioni differenti: da un lato il principio, peraltro non assoluto, del doppio grado di giurisdizione, che conduce a prevedere l’annullamento con rinvio in una serie di casi in cui più forte è l’esigenza di garantire la riproduzione di un giudizio sul merito della controversia; dall’altro le ragioni di celerità della definizione del processo, che militano a favore della regola, prevalente ma non assoluta, della ritenzione della causa presso il Giudice dell’appello, anche laddove la sentenza di primo grado sia riformata;

 

Sebbene l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado costituisce una deroga a questa regola generale, è anche vero che il codice del 2010 (art. 105 c.p.a.), ancor più della l. Tar del 1971, ha fatto riferimento a “categorie generali” – come ad esempio proprio la lesione del diritto di difesa – che possono prestarsi ad un’interpretazione più ampia, rispetto al passato.  

 

Ad avviso del C.g.a., secondo una esegesi che appare condivisibile, mentre gli artt. 353 e 354 c.p.c. elencano ipotesi singole e tassative di annullamento con rinvio, l’art. 105 c.p.a. enuncia categorie generali che sono più ampie, laddove fa riferimento alla violazione del contraddittorio o del diritto di difesa di una delle parti; dal confronto tra la disciplina previgente della l. Tar e il c.p.a., emerge un accentuarsi della diversità rispetto al modello del processo civile, nella direzione dell’ampliamento dei casi di regresso del giudizio per vizi del processo. Invero, l’art. 105 c.p.a. tipizza i casi di annullamento con rinvio, ma con rimando a categorie generali (mancanza del contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza) e aggiunge specificamente casi che, come l’erronea dichiarazione dell’estinzione o della perenzione del giudizio, erano restati dubbi nel vigore delle norme pregresse, così consentendo una maggiore estensione delle ipotesi di rinvio al primo giudice (Cons. St., sez. IV, 31 luglio 2017, n. 3809; Cons. giust. sic., 24 gennaio 2018 n. 33).


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri