Alla Corte costituzionale la delega conferita al Governo a provvedere con decreto legislativo alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e al suo assorbimento in altra Forza di polizia

Alla Corte costituzionale la delega conferita al Governo a provvedere con decreto legislativo alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e al suo assorbimento in altra Forza di polizia


Militari, Forze armate e di polizia – Corpo forestale dello Stato – Soppressione e assorbimento del personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare – Art. 8, lett. a, l. n. 124 del 2015 e 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, d.lgs. n. 177 del 2016 – Violazione artt. 2, 3, commi 1 e 2, 4, 9, 32, 76, 77, comma 1, e 81 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

 

E' rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 5, 97, 117, comma 4, 118 e 120 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, l. n. 124 del 2015, nella parte in cui delega il Governo a provvedere con decreto legislativo alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e al suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia previo “parere”, anziché previa “intesa”, da raggiungere in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni; ne consegue che è costituzionalmente illegittimo, nella sua interezza, anche il d.lgs. n. 177 del 2016 che ha attuato quella delega; è altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, lett. a), l. n. 124 del 2015 e del d.lgs. n. 177 del 2016, artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 4, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 Cost. (1).

 

(1) In termini v. Tar Veneto, ord., n. 210 del 2018 e Tar Pescara, ord., n. 235 del 2017.

Preliminarmente, il Tar ha rilevato la propria competenza e giurisdizione, attenendo la causa a una questione riguardante la materia del pubblico impiego non privatizzato (Tar Lazio, sez. II, 22 settembre 2016, n. 9889) e potendosi applicare, ai fini della competenza, il criterio della sede di servizio, essendo stato impugnato, in parte qua e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, un atto plurimo (Tar Liguria, sez. I, 26 febbraio 2015, n. 237; e nella specie Tar Lazio, ord., 21 giugno 2017, n. 7212; Cons. Stato, ord., 3 agosto 2017, n. 3885). 

Sempre in via preliminare, il Tar rileva che la mancata scelta dei ricorrenti di transitare ad altra Amministrazione civile, ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 177 del 2016, non equivale ad acquiescenza al trasferimento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri, significando al più la volontà di non uscire dal comparto-sicurezza.

Ancora in via preliminare, a giudizio del Tar, trattandosi dell’impugnazione di un atto plurimo, non appare necessaria la notifica a un controinteressato, atteso che l’impugnazione deve intendersi, in parte qua e nei limiti del proprio interesse e, ad ogni buon conto, la rimessione della questione di costituzionalità è da ritenersi come incidente del processo che non influisce sull’eventuale litisconsorzio.

Il Tar rileva che la delega conferita al Governo dall’art. 8, l. n. 124 del 2015 appare connotata da vizi d’incostituzionalità, consistenti nel non aver previsto un adeguato coinvolgimento delle Regioni (mediante il raggiungimento di un’intesa) nella riorganizzazione (o meglio, soppressione) del Corpo forestale dello Stato. Tali vizi, logicamente, si riverberano sul Decreto legislativo delegato e sui provvedimenti attuativi impugnati.

Il Tar rimettente evidenzia che dalla giurisprudenza costituzionale emerge la natura “bifronte” o co-funzionale del Corpo forestale, inquadrato nell’ambito dello Stato ma impiegato nell’esercizio di funzioni regionali e posto alle dipendenze delle Regioni, una natura che comporta il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, quindi il perseguimento di intese tra i due Enti, in ordine all’impiego del personale del Corpo stesso, pena la compromissione del buon andamento dell’azione amministrativa.

La necessità di un’intesa quale modalità concreta per garantire il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117, comma 4, 118 e 120 Cost., è confermata e rafforzata nel contesto del Titolo V della Costituzione, come riformato dalla Legge cost. n. 3 del 2001, nel quale non c’è dubbio che la materia “agricoltura e foreste” sia rimasta di competenza legislativa regionale (cfr., tra le tante, Corte cost., sent. n. 62 del 2013), insieme naturalmente alle relative funzioni amministrative, come ripartite dal D.P.R. n. 11 del 1972 e dal d.P.R. n. 616 del 1977, nonché dal d.lgs. n. 112 del 1998.

Il Tar richiama le argomentazioni della recente sentenza della Consulta n. 251 del 2016, che ha dichiarato l’incostituzionalità di altre norme della stessa legge-delega n. 124 del 2015, per affermare che il principio appare pienamente applicabile al caso di specie. Il punto è che la “militarizzazione” del Corpo forestale impedisce in assoluto qualunque collaborazione funzionale con le Regioni del Corpo medesimo, giacché è assodato che le Regioni non possano in alcun modo disporre di forze militari, sulle quali è prevista una competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. d, Cost.).

Si verifica una concorrenza di materie ascritte alla competenza dei diversi Enti: se in linea di principio può ritenersi che lo Stato possa emanare norme sulla condizione giuridica degli appartenenti al Corpo forestale, che è rimasto inquadrato tra il personale statale, anche per salvaguardarne l’unitarietà di struttura, non c’è dubbio che venga in rilievo la competenza legislativa regionale in materia di “agricoltura e foreste”.

In questo quadro, sarebbe stato indispensabile che la “riorganizzazione” (o soppressione) del Corpo forestale dello Stato – già reso funzionale ai compiti istituzionali delle Regioni – fosse realizzata mediante una “intesa” in Conferenza unificata, mentre è da ritenersi insufficiente il mero “parere”, inidoneo ad assicurare l’adeguata salvaguardia delle competenze e degli interessi regionali.

Il fatto che la legge-delega abbia previsto la soppressione del Corpo forestale solo come “eventuale” avrebbe reso ancor più necessario lo strumento dell’intesa, quale modalità per soppesare attentamente i pro e i contro della scelta legislativa delegata, anche in relazione al principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., con riferimento alle funzioni amministrative esercitate dalle Regioni avvalendosi del Corpo stesso.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

CARABINIERI e corpo forestale

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri