Alla Corte costituzionale lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare

Alla Corte costituzionale lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare


Militari, Forze armate e di polizia – Corpo forestale dello Stato – Soppressione e assorbimento del personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare – Art. 8, lett. a, l. n. 124 del 2015 e 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, d.lgs. n. 177 del 2016 – Violazione artt. 2, 3, commi 1 e 2, 4,  9, 32, 76, 77, comma 1, e 81 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

 

        E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124, per contrasto con gli artt. 3, commi 1 e 2,  9, 32, 76, 77, comma 1, e 81 Cost. e degli artt.  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e  l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli artt. 2, 3, commi 1 e 2, 4, 76 e 77, comma 1, Cost. (1).

 

(1) Ha preliminarmente ricordato il Tar che ai sensi dell’art. 8, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma Madia) il Governo era delegato a provvedere alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia salvaguardando le professionalità esistenti, le specialità e l'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale. Il Governo ha attuato tale delega disponendo l’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, facendo confluire in quest’ultima quasi tutte le sue funzioni e il personale a esse preposto.

La riforma si pone, ad avviso del Tar, in violazione di numerosi principi costituzionali.

Quanto alla disciplina dell’assorbimento, il Tar ha chiarito che ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177,  il personale assegnato all’Arma dei Carabinieri (o ad altra forza di polizia o al Ministero delle politiche agricole), se rinuncia, di fatto, a tale assegnazione si espone a procedure di mobilità e al collocamento in disponibilità, quindi ad un sicuro peggioramento delle condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro e a una possibile estinzione dello stesso, previa collocazione in disponibilità per 24 mesi. È quindi evidente la ragione per cui ben pochi hanno alla fine deciso di non “accettare” il transito nella Forza di Polizia per essi designata, e nel caso dei Carabinieri e della Guardia di Finanza anche la modifica della condizione, da civile a militare. La “scelta” della gran parte del personale di non tentare l’insidiosa e incerta strada della mobilità non appare pertanto frutto di volontà libera da coazione, quanto piuttosto dal desiderio di non mettere a rischio la propria professionalità (ricollocarsi in altra Amministrazione di diversa natura e con diverse mansioni rispetto al comparto sicurezza), oltre in generale le proprie condizioni lavorative ed economiche, e quindi indirettamente anche familiari. Sotto tale profilo appare quindi violato l’art. 2 Cost., perché non è stato rispettato il principio di autodeterminazione del personale del Corpo Forestale nel consentire le limitazioni, all’esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall’assunzione non pienamente volontaria dello status di militare, e l’art. 4 Cost., perché il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l’assunzione dello status di militare, pur in mancanza di una scelta pienamente libera e volontaria da parte del medesimo personale del Corpo Forestale.

Ha aggiunto il Tar che la mancata previsione della facoltà di scelta, nel senso di poter mantenere il precedente stato (militare o civile che sia) senza dover rinunciare all’esercizio delle precedenti funzioni di polizia, quindi la mancata previsione della possibilità di poter comunque scegliere di transitare in altra Forza di Polizia con il medesimo ordinamento, connota sotto ulteriore profilo l’illegittimità costituzionale del decreto delegato per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., laddove il Governo, nell’interpretare i principi e criteri direttivi, non ha optato per un’attuazione conforme anche a tale tradizione normativa (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 340 del 2007), ma ha scelto la militarizzazione obbligatoria e non solo facoltativa del personale del Corpo Forestale (ove destinato alla Guardia di Finanza o all’Arma dei Carabinieri), salva la rinuncia di quest’ultimo all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, e peraltro per contingenti assai limitati per la mobilità verso altre Amministrazioni civili.

Ha ancora rilevato il Tribunale che la scelta del Governo non si presenta neanche razionale, con conseguente violazione dell’art. 3, commi 1 e 2, Cost., atteso che la militarizzazione, a fronte del notevole sacrificio imposto al personale, non appare proporzionale allo scopo (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 2012) del mantenimento dell’efficienza che al Corpo è sempre stata riconosciuta. Sicché appare evidente come tale “militarizzazione” si ponga quantomeno in controtendenza rispetto alla legislazione preesistente sia in senso generale con riguardo alle altre Forze del comparto sicurezza sia in particolare con riguardo allo stesso Corpo Forestale dello Stato, il cui ordinamento civile, sul piano dell’efficienza, era stata confermata dal legislatore poco più di un decennio fa, con la l. 6 febbraio 2004, n. 36. E, come noto, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 340 del 2007), il legislatore delegato non può mai, non solo derogare ai principi ispiratori della delega, ma neanche porsi in contrasto con la tradizione precedente, dettando arbitrariamente principi innovativi, atteso che, per quanta ampiezza possa a questo riconoscersi, il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega.

La riforma appare incostituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77, comma 1, Cost., anche nella parte in cui si è scelto di assorbire il Corpo Forestale in una Forza di polizia a ordinamento militare e non civile, cosi violando in via diretta il contenuto della delega, che tra l’altro imponeva la salvaguardia delle peculiarità ordinamentali e la facoltà di scelta per il personale ai fini del transito in altre Forze di polizia, ove ne derivasse un mutamento della condizione da civile a militare.

Ancora, appare altresì violato l’art. 3, commi 1 e 2, Cost., laddove si è ritenuto semplicisticamente che l’assorbimento, di un Corpo così specializzato, in altra Forza di polizia ad ordinamento militare, con smembramento di alcune sue funzioni in altre Forze di polizia e nei Vigili del Fuoco, non possa creare alcuna diminuzione nella incontestata efficienza assicurata e garantita dal Corpo medesimo a tutela dei menzionati beni di rilevanza costituzionale; e laddove si è inoltre ritenuto del tutto irragionevolmente che tale smembramento dell’organizzazione e delle competenze potesse condurre ad una razionalizzazione dei costi e ad una semplificazione organizzativa, mantenendo gli stessi standard qualitativi acquisiti in anni di storia


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

CARABINIERI e corpo forestale

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri