Udienze da remoto
Udienze da remoto
Ai fini organizzativi, si ricorda che l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6), del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto, con norma di natura processuale e, quindi, di immediata applicazione, che tutte le udienze dedicate allo smaltimento dell'arretrato – cioè, sia quelle previste dall'art. 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sia quelle che saranno svolte nell’ambito del progetto inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – si celebrino "da remoto" e non, dunque, in presenza. È in corso la predisposizione dei moduli da mettere a disposizione degli avvocati per chiedere la discussione.
Decreto legislativo 02/07/2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.
Titolo VIII
Udienze
Allegato 1 - Art. 87 Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio [156]
In vigore dal 8 agosto 2021
1 . Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente
del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di
ordine pubblico o di buon costume.[153]
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c ) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di
trasparenza amministrativa; [155]
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio.
3 . Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del
processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d’ufficio alla
prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di
costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno
richiesta.[154]
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.
4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte in camera di
consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l’ultimo periodo.[157]
Note:
[153]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 1),D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
[154]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 2),D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
[155]Lettera così modificata dall’art. 52, comma 4, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
[156]In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la’ rt. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
[157]Comma aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a) n. 6), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
L. 6 agosto 2021, n. 113
In vigore dal 29 marzo 2022
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell’arretrato e per l’incentivazione della produttività.
1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati, all'iniziodi ogni anno, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma 1.[366]
Note:
[365]In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la’ rt. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
[366]Comma aggiunto dall'art. 11-bis, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dallaL. 28
marzo 2022, n. 25.
COMUNICAZIONI
Strumenti operativi
aggiornati al 22 dicembre 2020
Istruzioni per partecipare a un'udienza da remoto utilizzando Microsoft Teams
Moduli per il deposito
aggiornati al 22 dicembre 2020
Aggiornamento dei moduli di deposito

