TAR
Sono organi statali di giustizia amministrativa di primo grado, previsti dall'art. 125 Cost., i Tribunali amministrativi regionali (Tar) e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino Alto Adige (composto dal Trga Trento e dal Trga Bolzano), quest’ultimo disciplinato dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (art. 5 c.p.a.).
I Tar sono stati istituiti con l. 6 dicembre 1971, n. 1034, a seguito del venir meno della giurisdizione delle Giunte provinciali amministrative (organi previsti dalla l. 20 marzo 1865, n. 2248).
Le circoscrizioni dei Tar sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
Ogni Regione ha un suo Tar. In alcune Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) il Tar, oltre alla sede principale nel capoluogo di Regione, ha anche una sezione staccata in un capoluogo di provincia. Alcuni Tar di grosse dimensioni hanno più sezioni.
Il Tribunale amministrativo regionale decide con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo (art. 5 c.p.a.).
I magistrati dei Tribunali amministrativi regionali sono scelti esclusivamente (con alcune eccezioni recate dalla composizione mista del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige) in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti ad alcune categorie predefinite dal legislatore; a essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica del Consiglio di Stato e le cause d'incompatibilità e d'ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.
I magistrati dei Tribunali amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.