News UM n. 38/2024. L’Adunanza plenaria chiarisce natura, perimetro, regole e limiti della c.d. ‘sospensione impropria’ nel processo amministrativo Titolo Esteso Testo Campo Obbligatorio L’Adunanza plenaria - premessa la ricostruzione dell’istituto della sospensione nel processo civile e nel processo amministrativo - definisce la disciplina della sospensione impropria nel processo amministrativo, individuandone, a conclusione di una approfondita esegesi letterale, storica e sistematica, presupposti, limiti, garanzie e ratio essendi. La sussumibilità dell’istituto nella sospensione impropria in senso lato nella previsione ex art. 295 c.p.c. è il dato di partenza dell’intera costruzione interpretativa resa anche alla luce dei principi che informano il processo ex art. 111 Cost., la quale oltre che conforme al dato costituzionale ed eurounitario si rivela risolutiva (e conciliativa) di molte esigenze interne al processo. Il perimetro applicativo del codice di procedura civile nel processo amministrativo, la nozione di pregiudizialità, il ruolo delle parti (anche nella prospettiva ex art. 73 comma 3, c.p.a.), il rapporto tra l’art. 295 e l’art. 296 c.p.c. e tutte le questioni inerenti alla prosecuzione del giudizio (a partire dalla perentorietà del termine), la cifra di una pronuncia nomofilattica – nei principi espressi e nella ampiezza degli argomenti a sostegno – di estrema importanza
News UM 35/2024. Le “barriere” regionali alla libertà di iniziativa economica all’esame della Corte costituzional Con l’ordinanza in esame il T.a.r. per l’Umbria dubita della legittimità costituzionale della legge regionale umbra che fissa tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e conseguentemente per l'accesso al relativo esame di ammissione, la residenza in un comune dell'Umbria.
News UM n. 37/2024. Nessuna violazione del principio di eguaglianza tributaria per la sugar tax E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 […]”), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Cost.
News informativa 25 marzo 2024 – Rassegna monotematica - Governo del territorio. Aspetti generali e strumenti urbanistici
News UM 36/2024. Nuovamente alla Corte di giustizia UE la compatibilità col diritto dell’Unione europea della legislazione nazionale in materia di trattamento delle sostanze pericolose Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: a) se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all’art. 3, n. 12, della direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall’autorizzazione di cui all’art. 23 della direttiva 2008/98/CE o di cui all’art. 4 della direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11, della direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla direttiva 2012/18/UE”; b) se l’art. 7 della direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere “una notifica all'autorità competente” contenente le informazioni elencate nell’art. 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell’art. 13, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105 del 2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante “una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5” (comma 1), “sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente” (comma 2), “trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3” oppure “esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente” (comma 5), escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una modalità di comunicazione effettuata attraverso “una procedura operativa implementata dal gestore” che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla direttiva 2012/18/UE (1).
News UM n. 33/2024. "È incostituzionale la causa di esclusione automatica dall’ammissione al corso di “allievo finanziere” derivante dalla «guida in stato di ebbrezza costituente reato»" È incostituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 6, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (“Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”), limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,».
News UM n. 29/2024. L’isomorfismo funzionale delle diverse fattispecie di fiscalizzazione degli abusi edilizi: le considerazioni dell’Adunanza plenaria Con tre sentenze gemelle l’Adunanza plenaria chiarisce i criteri di calcolo della sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per la ristrutturazione edilizia e ripercorre la funzione storica di tale istituto
News UM n. 39/2024. Alla Plenaria gli effetti della decadenza del permesso di costruire per mancata ultimazione delle opere La seconda Sezione del Consiglio di Stato paventando la possibilità dell’insorgere di un contrasto interpretativo, deferisce all’Adunanza plenaria, ex art. 99, comma 1, c.p.a., il compito di dirimere il dubbio interpretativo virtuale sull’efficacia ex nunc o ex tunc della decadenza del permesso di costruire conseguente all’infruttuoso spirare del termine di conclusione dei lavori e del conseguente regime giuridico – in termine di legittimità o abusività – di quanto edificato nella vigenza di validità del titolo edilizio.
News UM n. 31/2024. La Corte di giustizia UE si pronuncia sulla conformità alle norme e ai principi dell’Unione della disciplina italiana in materia di importazione di energia da fonti non rinnovabili La Corte di giustizia dell’Unione europea afferma la conformità alle norme europee della disciplina italiana che, da un lato, obbliga gli importatori di energia elettrica proveniente da un altro Stato membro, che non dimostrano che tale energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili presentando garanzie di origine, ad acquistare presso produttori nazionali certificati di attestazione dell'origine rinnovabile o energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in proporzione al quantitativo di energia elettrica che importano, e, dall'altro, prevede l'irrogazione di una sanzione in caso di inosservanza di tale obbligo; mentre i produttori nazionali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non sono tenuti ad un siffatto obbligo di acquisto. La pronuncia ricostruisce la nozione di “aiuti di Stato” e individua gli elementi sintomatici che consentono al giudice nazionale di constatarne l’esistenza.
News UM n. 32/2024. Sussistono oneri finanziari “occulti”, nel metodo tariffario idrico a conguaglio differito, assoggettabili al principio del “full cost recovery” in favore del gestore del servizio? Sono deferiti all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del codice del processo amministrativo, i seguenti quesiti: a) se la deliberazione dell’ARERA (n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015) di approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, possa ritenersi legittima – anche in riferimento ai principi di derivazione euro-unitaria di certezza del diritto, legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità, nonché al principio del “full cost recovery” sancito dall’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE – nella parte in cui non riconosce gli oneri finanziari sostenuti dal gestore, a causa del differimento biennale della corresponsione dei conguagli relativi ai costi ammessi e non coperti dalla tariffa dell’anno regolatorio di riferimento; b) se, in particolare, ai fini della valutazione di legittimità della previsione, sia rilevante la circostanza che il differimento biennale, nell’ottenimento dei ricavi oggetto dei conguagli, dipenda da scelte di natura imprenditoriale del gestore ovvero da decisioni discrezionali di politica sociale dell’ente di governo dell’ATO cui questi non si è opposto