Vincoli imposti in zone aeroportuali ai sensi dell’art. 715 cod. nav. Con procedimento di concertazione

Vincoli imposti in zone aeroportuali ai sensi dell’art. 715 cod. nav. Con procedimento di concertazione


Aeroporti – Vincoli – Vincoli decisi in concertazione tra Enac e Comune – Recepimento nello strumento urbanistico – Necessità. 

       I vincoli imposti in zone aeroportuali ai sensi dell’art. 715 cod. nav. e della concertazione tra Enac e Comune devono essere recepiti nello strumento urbanistico non trattandosi di vincoli di inedificabilità assoluta derivanti dalla legge, bensì di misure conformative del territorio stabilite discrezionalmente – per la parte di rispettiva competenza – da Enac e dal pianificatore comunale; pertanto, in considerazione della natura non assoluta del vincolo, solo con il recepimento delle misure da parte dell’organo competente – cioè il Consiglio comunale – si può validamente conformare il territorio e consentire ai destinatari di conoscere i limiti imposti sulle proprie aree (1). 


 

(1) Ha ricordato la Sezione che l’art. 715 cod. nav. (rubricato “Valutazione di rischio delle attività aeronautiche”), nel testo introdotto dall’art. 3, d.lgs. n. 96 del 2005, prevede che “1. Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio. 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma”.
Si tratta di una norma introdotta per valutare, anche a livello di pianificazione territoriale, i rischi connessi a un eventuale incidente aereo nelle zone limitrofe a determinati aeroporti, localizzati vicino a insediamenti abitativi; come chiarito dalla Policy di attuazione dell’art. 715 cod. nav. di Enac, “la presenza di un aeroporto rappresenta infatti da un punto di vista socio-economico un indubbio beneficio per il territorio in cui è inserito anche se va comunque considerato che le aree ad esso limitrofe sono esposte al rischio derivante da un eventuale incidente aereo. Sebbene la probabilità che si verifichi un incidente nelle vicinanze dell’aeroporto è oggi molto bassa, va comunque mitigata l’involontaria esposizione della stessa area al rischio derivante da incidenti aeronautici. I livelli di rischio, vanno quindi identificati soprattutto intorno ai grandi aeroporti e nei casi in cui l’aeroporto stesso sia inserito in contesti densamente urbanizzati”.
In attuazione dell’art. 715 cod. nav. nel gennaio del 2010 Enac ha predisposto la Policy di attuazione già citata, con la quale ha indicato le misure di tutela da applicare nelle aree esterne agli aeroporti interessati dalle curve di isorischio (fra cui l’aeroporto di Linate, da cui è interessato il Comune di San Giuliano Milanese), misure che “si concretizzano nell’individuazione dell’uso del territorio (carico antropico) e delle attività incompatibili con il livello di rischio associato all’attività di volo che si svolge sull’aeroporto considerato” (Sez. 2 del documento di Policy).
Più nel dettaglio, per le aree definite “ad alta tutela”, ricomprese all’interno della curva di isorischio con valore di 1x10-4, vengono previsti maggiori livelli di protezione, con un “rigido e rigoroso controllo dell’edificazione esistente prevedendo sia la demolizione degli edifici presenti sia politiche di regressione da attuarsi in tempi successivi, quali politiche di delocalizzazione delle cubature esistenti, cambi di destinazione d’uso, ecc. In tale area, inoltre, non vengono consentite nuove urbanizzazioni ed edificazioni”.
Vi sono poi aree definite “interne” (curve con valori 1x10-5) e “intermedie” (curve con valori 1x10-6), per le quali “le policies analizzate sono orientate al mantenimento dell’esistente; viene invece regolata la realizzazione di nuove edificazioni in considerazione della loro destinazione d’uso”. Segnatamente, per dette aree si prevede che “le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere previste misure di contenimento. Per quanto riguarda la realizzazione di nuova funzione non residenziale la stessa deve essere caratterizzata da tipologie costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un modesto numero di persone. Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico antropico già presenti allo stato attuale”.
Infine, per le aree “esterne” non è effettuata valutazione di rischio, considerato non significativo.
​​​​​​​Quanto all’adozione delle misure predette, il documento di Policy prevede un processo di valutazione dei livelli di rischio e di attuazione delle relative misure di tutela con il coinvolgimento di Enac, gestori aeroportuali e Comuni, secondo il quale “ENAC comunica ai Comuni l’avvio del processo di valutazione e, a conclusione dello studio, i risultati dello stesso, dando contemporaneamente inizio alla fase di concertazione per l’attuazione della policy. Il gestore aeroportuale assume un ruolo attivo nel processo di valutazione, fornendo all’ENAC i dati di input del modello che caratterizzano l’operatività dell’aeroporto in esame. A conclusione della valutazione il gestore riceve dall’ENAC lo studio completo. Le misure di tutela del territorio vengono definite e programmate in un percorso di concertazione tra ENAC ed i Comuni; la taratura di tali misure avviene sulla base di valutazioni che tengono conto delle realtà territoriali presenti, delle loro caratteristiche funzionali e di destinazioni d’uso. A conclusione della fase di concertazione il Comune procede alla modifica degli strumenti urbanistici vigenti sul territorio”. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

AEROPORTO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri