Valutazione di impatto ambientale

Valutazione di impatto ambientale


Ambiente - Valutazione di impatto ambientale – Verifica impatto che il complesso delle nuove opere ha sull’ambiente – Omissione – Illegittimità.

 

     E’ illegittima per difetto di istruttoria la valutazione di impatto ambientale posta in essere prescindendo dal considerare l’impatto che il complesso delle nuove opere ha sull’ambiente (1).

 

(1) Il Tar Toscana stabilisce che la valutazione di impatto ambientale implica un esame dell’impatto complessivo che le singole opere hanno sull’ambiente, in quanto la definizione del grado di modifica dell’ambiente (se in misura più o meno penetrante) non può che essere essenziale, consentendo di valutare se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi "accettabili" alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali e dell’impatto della realizzazione di una determinata opera, in applicazione ai fondamentali principi di precauzione e prevenzione del diritto dell’ambiente.

Ne consegue l’emergere di un difetto di istruttoria tutte quelle volte che la valutazione di compatibilità ambientale sia stata posta in essere prescindendo dal considerare l’impatto che il complesso delle nuove opere ha sull’ambiente e, ciò, operando un rinvio di detta valutazione all’esecuzione di un considerevole numero di prescrizioni, in un contesto nel quale le azioni da compiere non erano sufficientemente definite e che, pertanto, avrebbero richiesto inevitabilmente nuove valutazioni conseguenti all’esame istruttorio ancora da svolgere.

Lo scopo delle prescrizioni è, infatti, quello di individuare le condizioni più idonee per meglio garantire la compatibilità ambientale, funzione quest’ultima che presuppone un’avvenuta valutazione positiva dell’opera circa l’incidenza di quest’ultima sugli elementi naturalistici del territorio.

Nel caso di specie il progetto presentato dall’Enac consisteva in un “Masterplan Aeroportuale” che rinviava alla fase esecutiva le valutazioni di incidenza sull’ambiente riferite a circa 142 prescrizioni che implicavano, tra l’altro, lo spostamento di un corso d’acqua; il sotto-attraversamento di un’autostrada; la ricollocazione del bacino denominato “Lago di Peretola” (peraltro sottoposto a vincolo paesaggistico), l’interramento di quest’ultimo e la creazione ex novo di un’area umida di circa 9,7 ettari con trasferimento della fauna e della vegetazione e, ciò, oltre all’esame degli scenari probabilistici del rischio di incidente aereo.

In particolare il Tar ha ritenuto esistenti i seguenti principi di diritto:

a) a prescindere dal fatto che si ritenga applicabile che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 104 del 2017 (che modifica gli artt. 20 e ss., d.lgs. n. 152 del 2006), laddove consente che gli elaborati progettuali siano predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità, o al contrario (come sostengono i ricorrenti) un livello di definizione al progetto esecutivo di cui all’art. 93 comma 6 del d.lgs. 163/2006, è comunque indispensabile che il progetto di un’opera pubblica, alla base della valutazione di impatto ambientale, contenga quel grado di dettaglio minimo e sufficiente affinché si possa addivenire ad una corretta valutazione degli effetti che l’opera ha sull’ambiente circostante.

b) l’art. 25, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 prevede l’ammissibilità di prescrizioni che, tuttavia, sono espressamente qualificate come condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle condizioni dirette ad evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; si tratta di allora di opere e modalità esecutive eventuali e accessorie, che si pongono a valle di un progetto comunque definito e compiuto, quanto meno in tutti quegli elementi sufficienti per effettuare un giudizio sull’impatto delle opere rispetto all’ambiente circostante.

c) le opere e gli interventi da realizzare nell’ambito delle prescrizioni non possono che avere un carattere “accessorio” rispetto al giudizio di compatibilità, attenendo alla fase di esecuzione del progetto e non riguardare aspetti che avrebbero dovuto essere valutati e risolti in sede di VIA.

d) la valutazione di compatibilità ambientale non può avere natura condizionata se le prescrizioni a cui è subordinata non possiedono un reale contenuto precettivo, recando per contro indicazioni meramente orientative ipotetiche, e, in ogni caso, non può trattarsi di indicazioni la cui concreta realizzabilità non sia stata preventivamente (Tar Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6867);

e) la valutazione di impatto ambientale ha, infatti, il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat. Tale valutazione non può che implicare una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita (Cons. St., sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000 id., sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1225);

f) il concetto di valutazione di impatto ambientale implica che le opere da valutare siano state preventivamente definite (quanto meno nelle linee essenziali), senza che possano emergere nuovi aspetti suscettibili di condizionare l’avvenuta valutazione di compatibilità ambientale.

g) se le opere da realizzare non sono state compiutamente definite è la stessa valutazione di compatibilità ambientale a risultare parziale, non essendo stato possibile verificare in che misura l’ambiente ne risulterebbe modificato, dall'altro, dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera, potendo gli organi amministrativi preposti al procedimento di v.i.a. dettare prescrizioni e condizioni diretto solo a meglio garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata (Tar Milano, sez. III, 8 marzo 2013, n. 627).

h) nell’ipotesi in cui la progettazione esecutiva comporti importanti variazioni all'opera già esaminata, tali da alterarne le caratteristiche è necessario che in sede di approvazione del progetto definitivo l'autorità amministrativa manifesti la consapevolezza del susseguirsi dei provvedimenti e li ritenga compatibili con le risultanze della valutazione di impatto ambientale e, ciò, al fine di consentire in sede giurisdizionale il sindacato di legittimità sulla ragionevolezza di tali determinazioni e di quella che esclude la rinnovazione della medesima valutazione (Cons. St., sez. VI, 12 maggio 2006, n. 2694; id., sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1649).


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

AMBIENTE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri