Valutazione delle pubblicazioni di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale, autovincolo e qualifica di ultimo autore

Valutazione delle pubblicazioni di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale, autovincolo e qualifica di ultimo autore


Università degli studi – Professore ordinario e associato - Abilitazione scientifica nazionale - Pubblicazioni scientifiche – Valutazione – Criterio.

 

Università degli studi – Professore ordinario e associato - Abilitazione scientifica nazionale - Pubblicazioni scientifiche – Giudizio negativo - Esame essenzialmente compilativo – Motivazione.

 

Università degli studi – Professore ordinario e associato - Abilitazione scientifica nazionale - Pubblicazioni scientifiche – Criteri di valutazione – Autovincolo.

 

Università degli studi – Professore ordinario e associato - Abilitazione scientifica nazionale - Pubblicazioni scientifiche – Valutazione – Presenza come autore corrispondente, ultimo autore, primo autore – É criterio motivazionale.

 

           Nel valutare le pubblicazioni scientifiche di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia, la commissione deve, in ossequio al dettato normativo ispirato alla riduzione della discrezionalità e ad un suo ancoraggio a parametri obiettivi e riscontrabili, procedere ad una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna pubblicazione per poi inferirne con adeguato riferimento a specifici aspetti del contenuto medesimo, il carattere non originale o non innovativo (1).

 

          In sede di valutazione delle pubblicazioni scientifiche di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia il giudizio negativo secondo cui le pubblicazioni si risolvono “in un esame essenzialmente compilativo”, per risultare coerente e intellegibile nonché controllabile a posteriori in sede giurisdizionale, deve svolgere le adeguate considerazioni motive e il percorso logico, illustrando gli elementi contenutistici della produzione pubblicistica ed in particolare delle monografie, in forza dei quali queste ultime presenterebbero aspetti di mera descrittività e si caratterizzerebbero per il taglio compilativo e non originale (2).

 

          Ove con il verbale di predeterminazione e ulteriore specificazione dei criteri di valutazione in sede di procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia, la commissione che ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 95 del 2016, nei limiti e secondo quanto previsto dal d.m. n. 120 del 2016 precisi le figure autorali o coautorali delle pubblicazioni scientifiche di cui all’art. 7, d.m. n. 120 del 2016, indicandole in “autore corrispondente”, “ultimo autore, “primo autore”, il verbale costituisce sede e fonte di un autovincolo prudentemente allestito dalla commissione alla stessa sua funzione giudicatrice, nell’ottica della riduzione della discrezionalità dell’attività valutazionale voluta dal legislatore, all’insegna dell’imparzialità e della trasparenza della procedure intese all’attribuzione dell’abilitazione scientifica introdotte nell’ordinamento universitario con la l. n. 240 del 2010 (3).

 

          In sede di valutazione delle pubblicazioni scientifiche di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia le qualifiche coautorali in tal modo coniate, sono equiordinate e pertanto, illegittimamente, i violazione di una noma di autovincolo, la Commissione non valuta le pubblicazioni presentate da un candidato al conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale di prima o seconda fascia, che figuri coautore di esse quale “ultimo autore” ma solo quelle di cui è “primo autore” o “autore corrispondente”, ai fini del criterio normativo di cui alla lett. b dell’art. 4, d.m. n. 120 del 2016, ossia “l’apporto individuale nei lavori in collaborazione”, elevato da questa norma ad ineludibile ingrediente da acclararsi in un lavoro scientifico onde arguirne la qualità; pertanto, l’ulteriore criterio, “ii) presenza come autore corrispondente, ultimo autore, primo autore” predisposto in via di affinamento dalla Commissione per la procedura ideoneativa in questione, si atteggia, mutuando le definizioni tipiche del diritto degli appalti pubblici, a “criterio motivazionale” o ulteriore “sub – criterio” (alla stessa stregua dei pregressi criteri motivazionali che l’art. 83, comma 4, d.gs n. 163 del 2006 nella versione originaria consentiva alle commissioni di gara di elaborare) (4).

 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che una sintetica descrizione del contenuto delle pubblicazioni è, invero, imposta dall’art. 8, comma 6, d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, a termini del quale “La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte”.

Quest’ultimo inciso obbliga le Commissioni giudicatrici all’effettuazione di una sintetica descrizione del contenuto anche delle pubblicazioni, nel che si risolve la locuzione normativa che fa cenno al “contributo individuale alle attività di ricerca” essendo la pubblicazione il portato di un’attività di ricerca.

Da tale norma la Sezione ha infatti desunto il principio per cui “nel valutare le pubblicazioni scientifiche di un candidato ad una procedura di attribuzione dell’ASN, la commissione deve, in ossequio al dettato normativo ispirato alla riduzione della discrezionalità e ad un suo ancoraggio a parametri obiettivi e riscontrabili, procedere ad una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna pubblicazione per poi inferirne con adeguato riferimento a specifici aspetti del contenuto medesimo, il carattere non originale o non innovativo ovvero l’assenza di rigore metodologico” (Tar Lazio, sez. III bis, 9 ottobre 2019, n. 11658).

Giova altresì segnalare il precedente secondo il quale “il giudizio finale negativo secondo il quale “la produzione scientifica è ritenuta di qualità non elevata sotto il profilo del livello di originalità e del rigore metodologico ovvero che “Il lavoro si risolve in un esame essenzialmente compilativo” per risultare coerente e intellegibile nonché controllabile a posteriori in sede giurisdizionale, avrebbe dovuto svolgere le adeguate considerazioni motive e il percorso logico, illustrando gli elementi contenutistici della produzione pubblicistica ed in particolare delle monografie, in forza dei quali queste ultime presenterebbero aspetti di mera descrittività e si caratterizzerebbero per il taglio compilativo e non originale.” (Tar Lazio, sez. III bis, 30 gennaio 2019, n. 1203).

 

(2) In tema di maggiore latitudine della motivazione che deve corredare l’eventuale giudizio di non idoneità, in particolare allorché un candidato all’abilitazione traguardi le tre “mediane”, anche le coordinate ermeneutiche condivisibilmente disegnate in argomento dal Giudice d’appello che ha puntualizzato che “a fronte del superamento di tre ‘mediane’, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore. In particolare, si è precisato che la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre ‘mediane’) la valutazione del candidato, che già di per sé deve essere stata condotta in modo analitico (Cons. St., sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4596; id. 19 gennaio 2017, n. 226; id. 26 maggio 2015, n. 2665; id. 14 aprile 2018 n. 2224).

 

(3) Ha chiarito la Sezione che nel caso di specie il verbale di predeterminazione e ulteriore specificazione dei criteri di valutazione, la commissione stessa stabiliva che “Ai sensi dell’art.8, comma 1, d.P.R. n. 95 del 2016, nei limiti e secondo quanto previsto dal d.m. n. 120 del 2016 […] ritiene opportuno precisare le seguenti modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui all’art. 7, d.m. n.  120 del 2016: ii) presenza come autore corrispondente, ultimo autore, primo autore”.

Siffatta specificazione ha quindi costituito sede e fonte di autovincolo prudentemente allestito dalla commissione alla stessa sua funzione giudicatrice, nell’ottica del perseguimento della determinatezza e della riduzione della discrezionalità dell’attività valutazionale voluta dal legislatore, all’insegna dell’imparzialità e della trasparenza della procedure intese all’attribuzione dell’abilitazione scientifica introdotte nell’ordinamento universitario con la l. n. 240 del 2010.

Tale essendo la funzione da annettere all’avvenuta elaborazione di criteri, rectius, sub – criteri, di specificazione del criterio normativo di cui alla lett. b dell’art. 4 ,d.m. n. 120 del 2016, vale a dire “l’apporto individuale nei lavori in collaborazione”, elevato da questa norma ad ineludibile ingrediente da acclararsi in un lavoro scientifico onde arguirne la qualità, ne consegue che l’ulteriore criterio, “ii) presenza come autore corrispondente, ultimo autore, primo autore” saggiamente predisposto in via di affinamento dalla Commissione per la procedura all’esame, si atteggia, mutuando le definizioni tipiche del diritto degli appalti pubblici, a “criterio motivazionale” o ulteriore “sub – criterio” (alla stessa stregua dei pregressi criteri motivazionali che l’art. 83, comma 4, d.gs n. 163 del 2006 nella versione originaria consentiva alle commissioni di gara).

Il sub criterio ovvero anche criterio motivazionale coniato dalla commissione nel caso di specie con la riportata lett. ii), individua quindi, con carattere di speciale regula iuris, le concrete fattispecie nelle quali può profilarsi, e in costanza della cui emersione deve essere estrapolato, “l’apporto individuale” di un candidato ai lavori collettanei.

La Commissione dunque, operando quelle precisazioni, ha in sostanza forgiato concrete specificazioni del contributo di ogni coautore, le quali, stante la natura di lex specialis che va annessa all’atto generale di fissazione dei criteri della procedura di cui al citato verbale , assurgono a qualificazioni paranormative della figura del singolo autore, fungendo in ultima analisi da autovincolo alla discrezionalità tecnica dispieganda nella ricognizione dell’ “apporto individuale” che costituisce uno dei sei criteri normativamente sanciti dall’art. 4, d.m. n. 120 del 2016 per la valutazione delle pubblicazioni nelle procedure di conferimento dell’abilitazione scientifica per entrambe le fasce.

Il tenore testuale della “scomposizione” in tal modo operata dalla Commissione nel verbale in disamina dei casi in cui si ravvisa l’apporto individuale in termini di “presenza come autore corrispondente, ultimo autore, primo autore”, induce, inoltre, a ritenere insussistente e non predicabile una graduazione ovvero un ordine di importanza tra le predette qualificazioni, che appaiono infatti tra loro giustapposte in guisa da possedere tutte la stessa rilevanza.

Orbene, la partecipazione ad un’opera quale “ultimo autore”, tra l’altro figurante subito dopo quella di “autore corrispondente” e prima dello stesso “primo autore”, è stata pertanto elevata in sede di autovincolo dalla Commissione nell’atto di fissazione dei criteri motivazionali, ad elemento caratterizzante l’apporto individuale, in situazione di equiordinazione rispetto alle altre figure autorali.

Era dunque fatto obbligo alla Commissione di attenersi al delineato vincolo autoimposto e di tenere conseguentemente conto e in ugual misura, ai fini dell’accertamento dell’apporto individuale ad un’opera collettanea presentata da un candidato, della partecipazione ad essa sia come “autore corrispondente” e “primo autore”, sia come “ultimo autore”, non emergendo oltretutto dalla delineata specificazioni delle posizioni operata dalla Commissione con il verbale all’esame, indizi deponenti per una graduazione di siffatte qualificazioni.

 

(4) La conseguenza applicativa della ricostruita natura da riconoscere alla declaratoria di cui alla previsione del verbale è di non poco conto ai fini della decisione, in quanto, stante la tratteggiata imperatività in via autonoma e non eteronoma della prescrizione in questione e della condizione di “ultimo autore” da essa riveniente, non occorre invocare per la diagnosi di illegittimità in parte qua dei giudizi impugnati, la giurisprudenza citata dal ricorrente, che ha disegnato la rilevanza dell’ultimo autore nelle opere collettanee imponendone la considerazione. I provvedimenti impugnati confliggono infatti, come si è sopra spiegato, direttamente con la ridetta norma prefissata dalla Commissione stessa in sede di autovincolo il 10 novembre 2016 quale specifica regula iuris della procedura per cui è causa

Conviene tuttavia rammentare che la Sezione, anche nella sua articolazione interna, ha evidenziato l’importanza dell’ultimo autore, essendo egli “colui che provvede alla supervisione delle attività e si fa garante dello standard qualitativo della struttura che ha ospitato i lavori" (Tar Lazio, sez. III bis, 13 luglio 2016, n. 8076); puntualizzando altresì che “Lo stesso difetto di motivazione è riscontrabile poi con riferimento al giudizio discarso apporto individuale”, in quanto non risulta smentito che il ricorrente, in relazione alle pubblicazioni presentate nell’ambito della procedura di cui trattasi, figuri quale primo e/o ultimo autore (circostanza che, di norma, costituisce il segnale di un apporto partecipativo di rilievo nella redazione)” (Tar Lazio, sez. III, 1 agosto 2016, n. 8903).


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

UNIVERSITÀ, PROFESSORE ordinario e associato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri