Valutazione con mero punteggio numerico delle offerte di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Valutazione con mero punteggio numerico delle offerte di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Valutazione con mero punteggio numerico delle offerte di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione – Punteggio numerico – Art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. n. 50 del 2016 – Sufficienza – Condizione.
Ai sensi dell’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; viceversa, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell’attribuzione del punteggio stesso (1).
(1) Si tratta di conclusione che trova conferma anche nelle le “Linee Guida n. 2 dell’ ANAC “di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti offerta economicamente più vantaggiosa” del 21 settembre 2016, n. 1005″, le quali prevedono che “in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni”.
Anno di pubblicazione:
2017
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri