Utilizzo di funzionalità Siga/Pat e accesso al fascicolo informatico completo

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Processo amministrativo – Competenza – Declaratoria di incompetenza – Riassunzione – Documenti contenuti fascicolo di provenienza – Devono essere posti a fondamento della decisione 

 

                        In applicazione delle regole tecniche approvate con D.P.C.S. 28 luglio 2021 e tramite SIGA, in caso di riassunzione per incompetenza è reso disponibile l’accesso diretto al fascicolo di provenienza, con la conseguenza che i documenti nello stesso contenuti sono posti a fondamento della decisione, in quanto non specificamente contestati, in applicazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a. (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che in caso di riassunzione della causa, in base all’art. 126 disp. att. c.p.c., “Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa”. 

Nel regime del processo amministrativo telematico, in applicazione dell’art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 c.p.a., con decreto del Presidente del Consiglio di Stato sono state approvate le regole tecnico-operative e le relative specifiche tecniche, da ultimo con d.P.C.S. 28 luglio 2021 (G.U.R.I. 2 agosto 2021, n. 183), del quale vanno richiamati: l’art. 5, commi 4, lett. f), e 5, dell’Allegato 1, il quale, con riferimento al “Fascicolo informatico”, stabilisce che in tale fascicolo “sono inserite, altresì, informazioni riguardanti”: (…omissis…) “f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza, revocazione e negli altri casi previsti”;  l’art. 17, co. 1, dell’Allegato 1, a tenore del quale “1. L'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come risultanti dal SIGA, secondo le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19, è consentito al presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante nonché, nei limiti di cui al comma 2, agli ausiliari del giudice.”; 

l’art. 18 dell’Allegato 2, secondo cui “1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro competenza, nonché a tutti i dati relativi alla propria attività istituzionale, attraverso la sezione riservata del sito istituzionale denominata «Portale del magistrato», utilizzando le modalità di accesso rese disponibili.”. 

In applicazione di tali regole tecniche e tramite SIGA, in caso di riassunzione per incompetenza è reso disponibile l’accesso diretto al fascicolo di provenienza (percorso: “altre funzioni”, “provenienza”, “visualizza”).  

Deve a questo punto rilevarsi che tale produzione, in sede di riassunzione, è ritenuta rilevante ai fini della decisione della causa, in quanto l’ordine istruttorio del giudice inizialmente adito era chiaramente volto ad accertare con quali modalità il resistente Ministero renda edotti i militari in missione dell’esistenza di una polizza assicurativa. 

Ciò premesso e chiarito sull’utilizzazione della documentazione esistente nel fascicolo, deve a questo punto rilevarsi che parte ricorrente ha riassunto il presente giudizio senza prendere posizione su tale documentazione, pur facente parte del fascicolo di provenienza; sicché, tali documenti sono posti a fondamento della decisione, in quanto non specificamente contestati, in applicazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a.. 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri