Utilizzo dell’ozono per la sanificazione degli ambienti sanitari in riferimento al Covid-19

Utilizzo dell’ozono per la sanificazione degli ambienti sanitari in riferimento al Covid-19


Covid-19 - Misure di contenimento del contagio - Sanificazione degli ambienti sanitari – Utilizzo dell’ozono – Possibilità. 

 

          L’ozono è utilizzabile nella sanificazione degli ambienti sanitari in riferimento al covid-19 (1). 

 

 

 

(1) La Sezione - recependo le conclusioni cui sono giunti importanti studi scientifici, tra cui il rapporto del gruppo di lavoro ISS-INAIL n. 56 del 23 luglio 2020 - ha affermato che l’ozono è utilizzabile nella sanificazione degli ambienti sanitari in riferimento al covid-19. 

Ha tale conclusione il Tar è pervenuto richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7577 del 30 novembre 2020, il quale ha scandito il divieto di utilizzo dell’ozono unicamente nella sanificazione delle sale operatorie, ammettendolo, diversamente, negli ambienti comunitari. 

Ha chiarito il giudice di appello che “il disinfettante Rely-OnTMVvirkonTM può essere ricostituito con acqua precedentemente trattata ed ozono coerentemente con le istruzioni della casa produttrice, ma le modalità di impiego offerte del disinfettante non sono coerenti con le raccomandazioni della casa produttrice e per le specifiche finalità indicate nella procedura di gara.., in quanto la sanificazione mediante aerosolizzazione di tale disinfettante nelle raccomandazioni della casa produttrice viene considerata solo per ambienti comunitari e nell’industria agro-alimentare e ristorazione e non per la sanificazione delle sale operatorie oggetto del bando di gara”. Anche questo documento, versato in atti, non prova alcunchè e non avalla alcuno degli assunti profilati nel gravame di annullamento, sia perché afferisce ad un disinfettante specifico sia perché, ancorchè si volesse ipotizzare un’affinità della questione trattata in sentenza con la fattispecie all’esame del Collegio, in ogni caso le risultanze del CTU, richiamate in sentenza, scandiscono unicamente un divieto di utilizzo dell’ozono nella sanificazione delle sale operatorie, ammettendolo, diversamente, negli ambienti comunitari. 

L’inconferenza, allora, delle censure della ricorrente, prive di ogni pregio, è incontestabile, soprattutto se si rimarca il fatto che la procedura di gara in esame riguarda l’affidamento del servizio di fornitura dei generatori di ozono, in favore dei presidi sanitari dell’Asl di Salerno, con conseguenziale sanificazione degli ambienti comunitari e non delle sale operatorie. Il Collegio reputa condivisibili le controdeduzioni formulate dall’Ente resistente nella memoria depositata, dove richiama i contenuti della UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie n. PG/2021/26846 del 04/02/2021 ( depositata agli atti), in cui è stato precisato che “…Nel merito del D.LGS 46/97 e s.m.i. secondo cui sono da considerarsi dispositivi medici tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere utilizzati per disinfettare i dispositivi medici, si ribadisce il concetto per il quale l’oggetto della procedura di gara non è un disinfettante, in nessun punto della documentazione viene richiesto che debba disinfettare dispositivi medici (nel documento “3.1 scheda tecnica generatore di ozono” si parla solo di ambienti, arredi e oggetti) e nell’appendice al Rapporto ISS Covid-19 n. 56/2020 “Focus on”….in riferimento al menzionato elaborato peritale a firma del CTU innanzi al Consiglio di Stato, la materia trattata nell’elaborato del CTU è pertinente a quella in questione solo in apparenza, in quanto, contrariamente ai generatori di ozono, oggetto della presente trattazione, i sistemi richiamati sono dei sanificatori mediante aerosol; sono destinati alle Sale Operatorie; prevedono l’uso di un prodotto disinfettante certificato come presidio medico chirurgico, a base di perossimonosolfato di potassio, del quale ne viene contestata la modalità di applicazione e non l’efficacia; prevedono l’uso di acqua ozonizzata quale ricostituente del disinfettante/presidio medico chirurgico, del quale si mette in discussione il mantenimento delle proprietà disinfettanti al cambiare del liquido ricostituente”.  

La ASL, dunque, sottolinea che “non ha indetto una procedura di gara per un sistema di sanificazione esclusivo, ma per un sistema che, inserendosi nella complessità procedura di sanificazione già in essere, ne completa e/o ottimizza il processo; non ha indetto una procedura di gara per un sistema di disinfezione di aree critiche, quali Sale Operatorie, Rianimazioni e Terapie Intensive, ma per spazi frequentati da pubblico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli a carattere ambulatoriale (ospedaliero e distrettuale), le aree comuni, gli uffici, sale riunioni; è consapevole delle proprietà dell’ozono e dei suoi rischi nell’utilizzo, per cui ha già fissato i presupposti per un corretto e sicuro utilizzo dei generatori, che saranno completati con una opportuna procedura di valutazione dei rischi, realizzata ad hoc sul prodotto aggiudicato”; aggiungendo che, per quanto attiene eventuali dispositivi di disinfezione da utilizzare in aree a medio e ad alto rischio, “sta già valutando le proposte di mercato e predisponendo gli elementi istruttori per una procedura di gara specifica per presidi medico chirurgici”.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Misure di contenimento del contagio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri