Udienze da remoto chieste da uno degli avvocati di un collegio difensivo per ragioni prudenziali legate dall’emergenza Covid-19

Udienze da remoto chieste da uno degli avvocati di un collegio difensivo per ragioni prudenziali legate dall’emergenza Covid-19


Processo amministrativo – Covid-19 – Udienze da remoto – Per ragioni prudenziali legate all’emergenza sanitaria – Esclusione – Fattispecie. 

 

              Non può essere accolta l’istanza di partecipazione all’udienza pubblica mediante collegamento da remoto sia se formulata ai sensi dell’art. 4, d.l.  n. 28 del 2020 che ai sensi dell’art. 7-bis, d.l. n. 105 del 2021 nel caso in cui la parte appellata è costituita con il disgiunto patrocinio di due avvocati solo per uno dei quali è dedotta la sussistenza di una (peraltro generica) situazione di “rischio” sanitario; aggiungasi che nell’istanza non si deduce, né tantomeno si dimostra, che la situazione esposta – peraltro nei termini, meramente ipotetici, di un generico “rischio” – sia effettivamente correlata “a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità”, che invero non vengono allegati o almeno dichiarati (1). 

 

(1) Ha aggiunto il decreto che – quand’anche risultasse integrata la fattispecie legale, della quale invece si è riscontrato non constare ex actis la sussistenza – nell’esercizio della facoltà alternativa prevista espressamente dalla norma legislativa andrebbe comunque privilegiata, per preminenti ragioni organizzative della Sezione, l’opzione del rinvio della trattazione dell’affare a data successiva al 31 marzo 2022 (data terminale dell’attuale emergenza sanitaria e dell’applicabilità del cit. art. 7-bis), piuttosto che autorizzare la trattazione da remoto di una singola causa. 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri