Tutela dell’interesse dell’appaltatore ad ottenere la revisione dei prezzi

Tutela dell’interesse dell’appaltatore ad ottenere la revisione dei prezzi


Contratti della Pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale – Decorrenza ex art. 33, comma 3, l. n. 41 del 1986 normativa ratione temporis applicabile – Riferimento alla data dell’aggiudicazione e non dell’offerta.

 Giurisdizione - Contratti della Pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Prolungamento dei lavori oltre il termine contrattualmente previsto – Richiesta risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario.

        Se la revisione-prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell’appaltatore e la controprestazione dell’Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora questi superino la soglia dell’alea contrattuale come determinata dalla legge, essa può evidentemente operare soltanto dopo che il rapporto contrattuale sia sorto, cioè dopo l’aggiudicazione (1).

        La domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del prolungamento dei lavori oltre il termine contrattualmente previsto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che essa non ha ad oggetto l’an del compenso revisionale, ma il risarcimento dei danni subiti dall’appaltatore in conseguenza dell’inadempimento (colpevole) dell’Amministrazione committente (2).

  

(1) Cons. St., sez. VI, 24 giugno 1994, n. 1055; id., sez. VI, 14 ottobre 1999, n. 559; id., sez. V, 1 ottobre 2002, n. 5122.

Ha chiarito il Tar che la revisione-prezzi nei contratti di appalto, disciplinata dall’art. 33, comma 3, l. n. 41 del 1986, decorre dalla data dell’aggiudicazione e non da quella dell’offerta ed ha indicato e analizzato in senso critico i risalenti pareri e sentenze del Consiglio e le circolari ministeriali su cui si basa le diversa e non condivisa tesi che assume come punto di riferimento per determinare l’ammontare della revisione-prezzi la data dell’offerta.

 

(2) Il Tar richiama, a conferma del fatto che la questione esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, l’indirizzo giurisprudenziale della Cassazione civile (n. 5951 del 2008; n. 16152 del 2013;   n. 24161 del 2014), secondo cui la domanda di risarcimento è caratterizzata da un petitum e da una causa petendi diversi da quelli oggetto della domanda di pagamento del compenso revisionale e postula l’allegazione e la prova della colpa dell’Amministrazione, che invece non sono necessarie ai fini della revisione, avente a oggetto il riconoscimento di un importo decurtato della percentuale che la legge pone a carico dell’appaltatore.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REVISIONE prezzi

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri