Tutela cautelare nel rito appalti super accelerato

Tutela cautelare nel rito appalti super accelerato


Processo amministrativo – Rito appalti – Rito superaccelerato ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. – Sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. – Ammissibilità. 

 

    Nel rito specialissimo ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. è ammessa la tutela cautelare ed è quindi possibile definire il giudizio, anche in appello, con la sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. (1).

  

(1) Nel merito la sentenza, in riforma della decisione di primo grado (Tar Lazio, sez. II, 26 gennaio 2017, n. 1356), ha affermato che le referenze e le esperienze di una concorrente non erano tali da consentirne l’ammissione senza riserva alla gara, come invece la Commissione di gara di Consip aveva stabilito. Si tratta di un evento della massima importanza politica, diplomatica, protocollare e di sicurezza che richiede corrispondenti conoscenze e capacità, che non risulta avere detta società, non avendo già svolto in precedenza una specifica attività di accreditamento del genere particolare di cui qui trattasi; né aveva comunque già operato nello specifico ambito e livello politico-diplomatico sul quale viene precipuamente ad incidere la commessa oggetto di gara.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri