Trasferimento in Sicilia di strade a uso pubblico e relative pertinenze ai comuni competenti per territorio e gestione delle infrastrutture a IRSAP

Trasferimento in Sicilia di strade a uso pubblico e relative pertinenze ai comuni competenti per territorio e gestione delle infrastrutture a IRSAP


Strade – Sicilia – Trasferimento di strade a uso pubblico - Gestione delle infrastrutture a IRSAP – Possibilità
 

     La norma di cui all’art. 19, comma 2, l. reg. Sicilia n. 8 del 2012, che, nella versione originaria, assegnava al Commissario liquidatore il solo compito di individuare i beni dei singoli Consorzi ASI (inclusa la viabilità) da trasferire all’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), in seguito alle modifiche introdotte con la l. reg. Sicilia n. 10 del 2018 (art. 10, comma 1, lett. c), là dove, al comma 2, lett. b), si sancisce, in capo al Commissario liquidatore, l’obbligo di trasferire strade a uso pubblico e relative pertinenze ai comuni competenti per territorio, non si pone in conflitto con l’art. 17, comma 2, della medesima l. reg. n. 8 del 2012, secondo cui spetta all’IRSAP la gestione delle infrastrutture, e ciò in quanto gli oneri di gestione sono una conseguenza naturale della titolarità del bene ed essi possono essere attribuiti ad un soggetto diverso solo in forza di una esplicita previsione derogatoria, che non è contenuta nell’art. 19, l. reg. n. 8 del 2012 (1).


(1) Ha chiarito in via preliminare il C.g.a. che «la natura e l'uso pubblico di una strada dipendono dalla esistenza di tre concorrenti elementi della cui esistenza il Comune deve fornire idonei elementi di prova: a) l'esercizio del passaggio e del transito iuris servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada)» (Tar Bari, sez. III, n. 1492 del 2019). 

 

Con riferimento alla questione relativa agli oneri di gestione, il C.g.a. ha richiamato la sentenza del Tar Palermo, sez. III, n. 2854 del 2020, secondo cui le disposizioni invocate a sostegno della tesi secondo cui gli oneri di gestione sarebbero rimasti in capo all’IRSAP sono anteriori alla modifica dell’art. 19, l. reg. Sicilia n. 8 del 2012 per effetto dell’art. 10, primo comma, lettera c), l. reg. n. 10 del 2018 ed esse devono, quindi, essere lette in conformità alla norma successiva, nel senso, in particolare, che le infrastrutture cui si fa riferimento non comprendono più le strade da trasferire ai Comuni.  

L’antinomia tra l’art. 17, comma 2, e l’art. 19, comma 2, lettera b), quest’ultimo come modificato nel 2018, deve ritenersi soltanto apparente. Essa va comunque risolta secondo il criterio di specialità e facendo prevalere la seconda e più recente norma, introdotta nel 2018 e che disciplina in modo specifico la fattispecie del trasferimento delle strade consortili al Comune nel cui territorio esse insistono. Così interpretata la disposizione di cui all’art. 19, comma 2, lett. b), l. reg. n. 8 del 2012 l. reg. n. 8 del 2012, per quanto riguarda, da ultimo, la richiesta di sollevare questione di incostituzionalità, prospettata muovendo dall’assunto della violazione del principio costituzionale di adeguata corrispondenza tra funzioni e risorse (art. 119 Cost.), la stessa dev’essere dichiarata manifestamente inammissibile. E questo, prima ancora di sottolineare come, la questione odierna si differenzi in maniera significativa dalla fattispecie, esaminata e decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2020, pronunciata in seguito alla rimessione disposta con l’ordinanza n. 556 del 2018 di questo Consiglio, posto che la norma oggi sospettata di illegittimità costituzionale si limita a prevedere un incremento del patrimonio dell’ente locale mediante l’attribuzione di determinati beni, mentre, con la sent. Corte cost. n. 135 del 2020, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 2, l.reg. n. 22 del 1986 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevedeva «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico», in un contesto di diritto (oltre che in fatto, contraddistinto dalla devoluzione ai comuni del patrimonio e del personale dipendente delle IPAB) assai diverso e alquanto più complesso e articolato rispetto alla vicenda odierna, nella quale si è in presenza non di una successione a titolo universale nella persona giuridica (di diritto pubblico) soppressa, quanto invece di una successione a titolo particolare nella titolarità di singoli beni. In termini più radicali, tenuto conto del pregiudizio, e quindi dell’interesse, che ha spinto il Comune a ricorrere (e che, come detto, non si identifica nella ripulsa a essere proprietario); della norma nella sua enunciazione, per la quale il Commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di insediamento provvede a trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze; e della formulazione della richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

STRADE e autostrade

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri