Titoli valutabili nel reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria in Valle d’Aosta
Titoli valutabili nel reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria in Valle d’Aosta
Titoli valutabili nel reclutamento a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria in Valle d’Aosta
Pubblica istruzione - Scuola dell’infanzia e primaria - Reclutamento a tempo indeterminato di docenti - Valle d’Aosta - Titoli valutabili - Servizio esclusivo nella scuola paritaria - Esclusione - Legittimità.
Pubblica istruzione - Scuola paritaria - Equiparazione a scuole statali e regionali - Art. 4, comma 1 quinquies, lett. a e b, d.l. n. 87 del 2018 - Violazione artt. 3 e 97, comma , Cost. - Manifesta infondatezza.
È legittimo il decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta, nella parte in cui non prevede la possibilità di prendervi parte per coloro che hanno prestato servizio esclusivamente nella scuola paritaria, pur essendo quest’ultima a tutti gli effetti equiparata dalla normativa scolastica alla scuola pubblica, statale e regionale (1).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 quinquies, lett. a e b, d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2018, in relazione agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., avuto riguardo alla disposta equiparazione a livello normativo delle scuole paritarie rispetto a quelle statali o regionali, in quanto tutte appartenenti al sistema nazionale e regionale di istruzione e svolgenti un servizio pubblico, cui conseguirebbe l’assoluta parificazione dell’attività svolta dai docenti operanti nei diversi comparti, come pure dei loro titoli di servizio (2).
(1) Ha chiarito il Tar i requisiti di partecipazione al concorso straordinario sono stati stabiliti direttamente, e con efficacia cogente, dal legislatore statale, con l’ovvia conseguenza che l’Amministrazione scolastica regionale si è limitata a recepirli senza apportarvi alcuna modifica o integrazione.
Non residua, pertanto, in capo alla Regione alcun margine di discrezionalità in ordine all’individuazione dei requisiti di partecipazione al concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria.
(2) Ha chiarito il Tar che l'infondatezza del dedotto contrasto della disciplina relativa ai requisiti di partecipazione al concorso straordinario, contenuta nel decreto legge n. 87 del 2018, con gli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., per violazione, rispettivamente, del principio di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; difatti la mancata inclusione, tra gli ammessi al concorso, dei docenti che abbiano maturato il servizio biennale presso gli istituti paritari della Valle d’Aosta rappresenterebbe una discriminazione del tutto ingiustificata, avuto riguardo alla sostanziale equiparazione da un punto di vista normativo del servizio prestato nelle predette istituzioni rispetto a quello svolto presso istituti pubblici, statali o regionali.
Una tale argomentazione tuttavia non risulta condivisibile, rendendo di conseguenza priva del requisito della “non manifesta infondatezza” di cui all’art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la prospettata questione di costituzionalità.
In primo luogo, va sottolineata la natura straordinaria del concorso – per titoli e prova orale (art. 7 del Bando) – espressamente bandito “in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo”, poiché lo stesso risulta riservato ad alcune categorie di soggetti e quindi si pone alla stregua di un’eccezione rispetto alla regola generale del concorso pubblico, quale procedura aperta a tutti e destinata a selezionare i migliori, come stabilito dall’art. 97, quarto comma, della Costituzione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2018). Tale procedura concorsuale straordinaria, riservata, è stata avviata allo scopo di sanare in qualche misura la posizione dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, i cui contratti di lavoro, stipulati a seguito dell’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, sono decaduti (o decadranno) all’esito dei provvedimenti giurisdizionali successivi alla pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. plen., 20 dicembre 2017, n. 11.
Con riferimento a tali particolari evenienze, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (Corte costituzionale, sentenze n. 299 e 52 del 2011, n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009).
Certamente la posizione dei docenti delle scuole pubbliche rispetto a quelli delle scuole paritarie, pur essendo caratterizzata da una sostanziale equipollenza (cfr. legge n. 62 del 2000; in giurisprudenza, ex multis, Cassazione, Sez. Lavoro, 20 febbraio 2018, n. 4080), non può essere assunta come del tutto identica, avuto riguardo alla ontologica e ineliminabile differenza legata alla natura pubblica delle prime e alla natura privata delle seconde, da cui discende un diverso meccanismo di selezione, almeno a livello astratto (Consiglio di Stato, VI, ord. 15 settembre 2018, n. 4378). Del resto, la non perfetta identità delle due posizioni sembra avvalorata proprio dalla normativa che ha stabilito, ad alcuni fini, l’equiparazione del servizio prestato presso le scuole paritarie rispetto a quello svolto presso gli istituti pubblici (cfr. art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001), visto che in assenza di tale espressa specificazione non si sarebbe avuta alcuna assimilazione tra le due tipologie di servizio; inoltre, ciò sembra rafforzare la tesi che, per gli altri aspetti, nel silenzio della legge, non vi sia perfetta corrispondenza tra i ruoli posti a confronto. Nemmeno risulta dirimente la circostanza, sottolineata dalla difesa dei ricorrenti, in ordine all’assenza, in concreto, di differenze di status e di posizione tra i docenti delle scuole paritarie della Valle d’Aosta e i docenti delle scuole pubbliche, statali e regionali, tenuto conto che si tratta di peculiarità legate allo specifico contesto regionale che non possono valere a porre in dubbio la legittimità costituzionale di una normativa di carattere statale, applicabile a tutto il territorio nazionale; ugualmente la posizione di precariato in cui versano i ricorrenti, certamente meritevole di attenzione da un punto di vista ordinamentale generale, non può consentire a questo Giudice di obliterare un dato normativo chiaro, discrezionalmente fissato dal legislatore statale.
Ne discende che siffatta differenziazione rappresenta una “causa normativa” non palesemente irrazionale e quindi rispettosa del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Risulta chiara, difatti, l’intenzione del legislatore di incidere sulla posizione dei docenti che lavorano presso le istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento.
La giurisprudenza che si è già occupata della tematica ha sottolineato come la distinzione con gli istituti scolastici paritari non appare irragionevole anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali, muovendo dalla considerazione che il servizio svolto presso le scuole paritarie, pur rientrando queste nel sistema nazionale di istruzione, è pur sempre svolto presso istituzioni private. Pertanto, fermo il diritto dei ricorrenti di partecipare alle procedure ordinarie, la distinzione non appare irragionevole se si considera che la previsione non incide sul diritto alla libertà di insegnamento, né preclude ai docenti di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell’insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico (ex multis, T.A.R. Lazio, III bis, 15 febbraio 2019, n. 2098).
La natura eccezionale del concorso straordinario oggetto del contenzioso, costituente una deroga al principio del concorso pubblico aperto a tutti – risultando illegittime le arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, considerato che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, a cominciare dall’estensione della platea dei partecipanti di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni (Corte costituzionale, sentenza n. 52 del 2011) – impone di dare una applicazione (e interpretazione) allo stesso molto restrittiva, evitando di ricomprendervi categorie di soggetti ulteriori, seppure affini, che renderebbero priva di giustificazione razionale la deroga introdotta dal legislatore, con la conseguente violazione dell’art. 3, comma 1, Cost., certamente sussistente allorquando situazioni sostanzialmente identiche sono disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ma non, invece, quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili (Corte cost., sentenze n. 62 e n. 13 del 2018 e n. 155 del 2014).
A conferma delle raggiunte conclusioni si può richiamare anche una recente pronuncia del Giudice costituzionale relativa ai requisiti per l’ammissione al corso abilitante per l’insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, in cui si è specificato che “la selezione operata dalla disposizione censurata non attiene, infatti, ad una procedura concorsuale, ma all’accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell’ordinario. Essa si rivolge, dunque, ad un numero limitato di destinatari individuati (anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche compiute in precedenza. Da tale connotazione di specialità discendono la mancata estensione dei criteri selettivi espressamente stabiliti ai fini dell’ammissione al corso abilitante e la non equiparazione del servizio rispettivamente prestato in due differenti classi di concorso. In definitiva, non è né irragionevole, né discriminatoria, l’individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla disposizione censurata agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare – in modo efficiente e con la dovuta tempestività – i docenti da destinare all’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore” (Corte costituzionale, sentenza n. 62 del 2018).
Da ultimo, va segnalato come l’estensione della platea dei partecipanti oltre il dato normativo letterale andrebbe a violare anche la discrezionalità del legislatore, che risulta intangibile, di regola, anche per il Giudice costituzionale (art. 28 della legge n. 87 del 1953; cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 216 del 2018).
Anno di pubblicazione:
2019
Materia:
ISTRUZIONE pubblica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri