Tetto retributivo annuale ai compensi professionali del personale dell’Avvocatura dello Stato

Tetto retributivo annuale ai compensi professionali del personale dell’Avvocatura dello Stato


Avvocatura dello Stato – Trattamento economico – Tetto retributivo – Retribuzione di riferimento – Propine – Limite.

 

        Il venire ad esistenza del diritto di credito alle c.d. “propine” elargite all’Avvocato dello Stato non è direttamente correlato all’attività dallo stesso effettivamente svolta con riferimento alla singola causa quanto, piuttosto, al successivo incasso dei corrispettivi dovuti per la definizione della controversia in senso favorevole all’amministrazione, aspetto che è il naturale riflesso del carattere unitario, coordinato e impersonale dell’attività difensiva ad essa demandata dalla legge, sicché nel caso di applicazione del tetto retributivo annuale, di cui all’art. 23-ter, d.l. n. 201 del 2011, ai compensi correlati a sentenze già depositate è da escludere che possa riscontrarsi una effettiva decurtazione, la quale, invece, presuppone l’incidenza della novità normativa su situazioni soggettive di matrice patrimoniale compiutamente formate (1).

  

(1) Il Tra ha ricordato che l’art. 9, comma 1, l. n. 114 del 2014, nel dichiarare applicabile il tetto retributivo annuale, di cui all’art. 23-ter, d.l. n. 201 del 2011 ai compensi professionali del personale dell’Avvocatura dello Stato, fa esplicito riferimento a quelli “corrisposti”, con la conseguenza che, ai fini dell’applicabilità del predetto limite annuale, assume rilievo dirimente la data - appunto - di effettiva corresponsione, nel senso che detti compensi sono da computarsi nel “tetto” se erogati successivamente all’entrata in vigore della norma (19 agosto 2014) quand’anche derivino da sentenze favorevoli anteriori alla vigenza della legge.

Ha aggiunto il Tar che non è ammissibile la risarcibilità del pregiudizio - nella specie identificato nell’assoggettamento al limite retributivo annuale dei compensi professionali corrisposti - derivante dal ritardo nel perfezionamento del procedimento di pagamento dei suddetti onorari professionali, attesa l’inconfigurabilità di una posizione giuridica soggettiva in capo ai ricorrenti al momento del deposito della sentenza favorevole all’amministrazione patrocinata e sino al decreto ministeriale di riassegnazione delle somme e, di riflesso, l’insussistenza di una lesione giuridicamente apprezzabile e suscettiva di ristoro.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

AVVOCATURA dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri