Test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2017/2018: quiz presenti in volumi in comune commercio

Test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2017/2018: quiz presenti in volumi in comune commercio


Università degli Studi - Facoltà di Medicina e Chirurgie a Odontoiatria – Numero limitato – Test di accesso – Quiz contenuti in volumi in commercio – Conseguenza.

       In sede di impugnazione della mancata ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018 non è provato che alcuni dei quiz somministrati sarebbero stati presenti in volumi di preparazione al test d’ingresso in comune commercio né è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso a manuali e eserciziari contenenti quesiti simili o identici a quelli somministrati nella prova di concorso (ove peraltro sono usualmente presenti migliaia di quesiti, impossibili da memorizzare in toto anche per il più mnemonico degli studenti) abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti la ricerca di canali di preparazione, a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina (e verosimilmente basati anche su test di anni pregressi), rientrando a ben vedere la scelta dell’interessato di accedere all’una o all’altra fonte di studio nell’ambito della normale “alea” di un qualsiasi concorso pubblico (1).
 

(1) Più in generale, la Sezione ha ricordato che la l. n. 127 del 1997 ha introdotto, per la prima volta, l’accesso limitato agli atenei italiane pubbliche e private. L’art. 17 della legge stabiliva che fosse il Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica a determinare tali limitazioni, pur non fissando criteri per determinare i corsi di laurea soggetti a limitazioni, il numero di posti disponibili o le procedure di selezione. La Corte Costituzionale, adita per esaminare la compatibilità della predetta disposizione con la riserva di legge, riteneva che la discrezionalità applicata dal Ministero dell’Università e della Ricerca non fosse illimitata, visto che il Ministero doveva agire secondo un quadro normativo ben determinato da alcune direttive comunitarie.
In seguito è stata promulgata la l. n. 264 del 1999, attualmente in vigore, che assegna al Ministero dell’Università e della Ricerca il compito di programmare gli accessi ai corsi di laurea in medicina, medicina veterinaria, odontoiatria, architettura e scienze infermieristiche sulla base di alcuni criteri vincolanti: in base all’art. 3, comma 1, lettera a), nella determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale per talune facoltà (medicina e chirurgia, veterinaria, architettura ed altre) il Ministro per l’Università e la ricerca scientifica deve valutare «l’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo».
La Sezione ha poi ricordato che il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che il numero chiuso e il modo in cui esso è applicato nel contesto normativo italiano è – astrattamente – conforme alla normativa comunitaria (ex plurimis: sentenza n. 1931 del 2008; n. 5418 del 2008 n. 1631 del 2010; n. 898 del 2011).
La Corte Europea dei diritto dell’Uomo ha escluso che la predetta normativa implichi una violazione del diritto all’istruzione di cui all’art. 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (sentenza 2 aprile 2013, ricorsi nn. 25851/09, 29284/09, 64090/09, Tarantino e altri c. Italia): le limitazioni previste dalla legge italiana, oltre a rispondere al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità, assicurando un livello di istruzione minimo e adeguato in atenei gestiti in condizioni adeguate, sono state ritenute proporzionate rispetto allo scopo.
- nel caso di specie, rispetto all’attività di programmazione condotta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ‒ la quale importa la spendita di ampi poteri discrezionali ‒ gli appellanti si sono limitati ad una indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, senza che sia emersa, né alcuna puntuale deviazione rispetto alla normativa di riferimento, né una palese incongruità delle scelte effettuate;
Per quanto concerne il corso di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, il numero di posti banditi con decreto, fin dall’anno accademico 2015-2016, è risultato sempre superiore al numero di posti resi disponibili in base alla stima del fabbisogno e prossimo alla saturazione dell’intero potenziale formativo.
- non coglie poi nel segno il ragionamento incentrato sulle disponibilità venutesi a creare per gli anni successivi, evidenziandosi un sintomo di inattendibilità dell’azione amministrativa di programmazione che non si traduce in un vizio di eccesso di potere con riguardo ad annualità risalenti: il fatto che per l’anno accademico 2019-2020 le Università abbiano acquisito ulteriori dotazioni umane e strumentali in modo da poter implementare il numero di posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno del corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, non può certo valere – senza ulteriori specifiche deduzioni ed allegazioni – a ritenere che fosse dovuto un numero di posti equivalente anche nella programmazione dell’anno accademico 2017/2018 – ossia di ben due anni prima – potendosi ragionevolmente ipotizzare che il minor numero di posti disponibili per l’anno in esame fosse legato all’impiego di minori risorse rispetto a quelle impiegate nell’anno – successivo – in cui è preannunciato l’impiego l’ampliamento delle disponibilità e tale ipotesi non è nel merito contraddetta da precise e concordanti risultanze processuali denotanti un sicuro arbitrio nelle scelte programmatorie ed organizzative.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

UNIVERSITÀ

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri