Termini della trasposizione del Ricorso straordinario al Capo dello Stato per opposizione dei controinteressati

Termini della trasposizione del Ricorso straordinario al Capo dello Stato per opposizione dei controinteressati


Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Trasposizione – Per opposizione dei controinteressati – Effetti. 

  

Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Trasposizione – Per opposizione dei controinteressati – Termine – Decorrenza – In caso di prima notificazione irrituale cui sia seguita una seconda regolare. 

 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Trasposizione – Per opposizione dei controinteressati – Notifica - Ritualità - Principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo. 

 

          Notificata l’opposizione alla trattazione della controversia in sede straordinaria, consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario, risultando l’Amministrazione ed il Consiglio di Stato in sede consultiva spogliati di ogni potere decisorio (1). 

 

          Una volta eseguita una nuova notifica, la sanatoria della prima non può essere invocata ai fini della decorrenza da essa di un termine perentorio e decadenziale che gravi su altra parte del procedimento, quale quello posto a carico del controinteressato per la proposizione dell’atto di opposizione (2). 

 

          L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento del suo scopo legale (3).  

 

(1) Ha ricordato il parere che l’art. 10, d.lgs. n. 1199 del 971 dispone, al comma 1, che “I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato il provvedimento impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale”. 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 148 del 1982, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della prefata disposizione, nella parte in cui, ai fini della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l’ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l’atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Il Codice del processo amministrativo, poi, ha generalizzato la facoltà di opposizione, disponendo, all’articolo 48 comma 1, che “Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale […]”, dovendosi, pertanto, ritenere che il potere di richiedere la trasposizione spetti a qualsiasi amministrazione, anche quella statale. 

Notificata, dunque, l’opposizione alla trattazione della controversia in sede straordinaria, consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario, risultando l’Amministrazione ed il Consiglio di Stato in sede consultiva spogliati di ogni potere decisorio. 

 

(2) Ciò in quanto, ad avviso del parere,  in primo luogo la sanatoria per raggiungimento dello scopo vale a conservare l’ammissibilità dell’atto in favore del soggetto che lo ha posto in essere per le finalità che ad esso pertengono direttamente (nella specie, la proposizione del ricorso straordinario e l’instaurazione del contraddittorio); di poi, perché il controinteressato, in presenza di una seconda notificazione del ricorso, ragionevolmente ritiene che la prima sia stata irrituale e, pertanto, pone un legittimo affidamento sulla validità della seconda, anche ai fini della decorrenza dei termini relativi a facoltà procedimentali dallo stesso esercitabili entro un lasso temporale che rinviene, come l’opposizione, il proprio dies a quo nella notifica del gravame. 

In disparte dai rilievi sopra svolti, deve comunque essere evidenziato che l’effettuazione di una nuova notificazione del ricorso rinnova anche le facoltà concesse alle altre parti per effetto della stessa; dovendosi in tal modo ritenere, anche a prescindere dalla validità della prima notifica nei confronti del controinteressato, che quella effettuata successivamente a sanatoria abbia fatto nuovamente decorrere il termine per la proposizione dell’opposizione. 

E tanto in conformità alla ratio che informa la normativa regolatrice del ricorso straordinario, ispirata al principio del favor iurisdictionis

 

(3) Cass.civ., sez. VI, 15 giugno 2021, n. 16929. 

D’altra parte, costituisce consolidato orientamento che la l. n. 53 del 1994, art. 11, laddove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall’avvocato “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”, non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le più innocue irregolarità – in relazione alle quali non viene in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì al più una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo – laddove la consegna telematica ha prodotto comunque il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell’atto (cfr. Cass., S.U., n. 23620 del 2018 e n. 7665 del 20016; n. 14042 del 2018; n. 30927 del 2018; n. 20625 del 2017, n. 19814 del 2017; n. 19814 del 2016). 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

RICORSI amministrativi, RICORSO straordinario al Presidente della Repubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri