Termine per impugnare l’ammissione alla gara dei concorrenti

Termine per impugnare l’ammissione alla gara dei concorrenti


Processo amministrativo – Rito appalti – Ammissione alla gara di concorrente poi risultato aggiudicatario – Omessa tempestiva impugnazione ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. – Impugnazione dell’aggiudicazione – Motivi rivolti avverso l’ammissione – Irricevibilità del ricorso. 

Processo amministrativo – Rito appalti – Ammissione alla gara e esclusione – Impugnazione immediata ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. –  Pubblicazione atti sul profilo del committente ex art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 – Termine di due giorni dall’adozione del provvedimento – Natura ordinatoria.  

 

         E’ irricevibile il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica nel quale si sollevano censure avverso l’ammissione alla procedura dell’aggiudicataria, censure che invece avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (1).  

         Ha natura ordinatoria il termine di due giorni, previsto dall’art. 29, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, termine finalizzato a garantire la piena conoscenza di tali determine e la loro immediata impugnazione ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a.  (2).

  

(1) Ha ricordato il Tar che l'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. prevede l’impugnativa immediata dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa. Per queste ipotesi il comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a. delinea un rito "superspeciale", che va celebrato in camera di consiglio entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, rendendolo applicabile esclusivamente ai casi di censura dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara in ragione del possesso (o mancato) dei requisiti di ordine generale e di qualificazione per essa previsti e non per l’impugnazione del successivo provvedimento di aggiudicazione della gara (Tar Napoli, Sez. VIII, 19 gennaio 2017, n. 434).

La previsione di un rito “superaccelerato” per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione è evidentemente volta, nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione. Al tempo stesso il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. pone evidentemente un onere di immediata impugnativa dei provvedimenti in esame, a pena di decadenza, non consentendo di far valere successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati.

In sostanza, una volta che la parte interessata non ha impugnato l’ammissione o l’esclusione non potrà più far valere i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni con l’impugnativa dei successivi atti della procedura di gara, quale, come nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione.

Ha aggiunto il Tar che stante la ratio acceleratoria sottesa all’art. 120 c.p.a. -  finalizzata alla sollecita definizione del processo in una materia rilevante come quella degli appalti, in piena conformità con il principio di ragionevolezza dei tempi del processo e, in ultima istanza, del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che trova eco nell’art. 24 e 113 Cost., oltre che nell’art. 1 c.p.a. – non può porsi una questione di costituzionalità e di compatibilità comunitaria della disciplina che prevede l’onere di immediata impugnativa, entro trenta giorni, dell’atto di ammissione alla gara in relazione alla piena conoscibilità del provvedimento, stante la comunicazione dell’avvenuta ammissione, riportante gli estremi della stessa. Al limite si potrebbe porre una questione di coordinamento con la normativa che disciplina l’accesso agli atti, comunque superabile in base all’istituto della proposizione dei motivi aggiunti per i profili di illegittimità conosciuti successivamente per effetto dell’integrale conoscenza gli atti.  

 

(2) Ha aggiunto il Tar che costituisce mera irregolarità la mancata indicazione dell’ufficio, o il collegamento informatico ad accesso riservato, dove sono disponibili i relativi atti.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri