Termine per il deposito delle note di udienza ex art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28 del 2020

Termine per il deposito delle note di udienza ex art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28 del 2020


Processo amministrativo – Covid-19 – Udienze da remoto – Note di udienza – Deposito – Termine – Individuazione. 

 

         Ai sensi dell’art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28 del 2020, richiamato dall’art. 25, d.l. n. 137 del 2020, sono tardive le note d’udienza depositate pervenute oltre le ore 12 del giorno antecedente l’udienza, con la duplice precisazione che: a) il momento ultimo delle ore 12 del giorno antecedente l’udienza deve essere inteso come mezzogiorno (ossia 21 ore prima dell’udienza) e non come mezzanotte, perché questa seconda interpretazione non consentirebbe al Collegio di prendere visione dei depositi in tempo utile per l’udienza; b) il termine delle ore 12 del giorno antecedente l’udienza riguarda sia le note di udienza che le istanze di passaggio in decisione menzionate nell’art. 4, d.l. n. 28 del 2020, al fine della fictio iuris della presenza in udienza. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri