Termine per agire in autotutela

Termine per agire in autotutela


Annullamento d’ufficio e revoca - Annullamento d’ufficio – Termine – Art. 21 nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990 – Ambito di applicazione – Individuazione.

      La valenza della modifica apportata dalla l. 7 agosto 2015, n. 124 all’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 (che ha definito in diciotto mesi dall’adozione dell’atto il termine per agire su di esso in autotutela) non può che essere riconosciuta, secondo il generale principio regolante la successione delle norme nel tempo, al solo riguardo delle fattispecie perfezionate successivamente all’entrata in vigore della novella, mentre per le fattispecie perfezionate in precedenza il riferimento è il testo normativo anteriore, il quale contempla la possibilità per le amministrazioni d’intervenire in autotutela entro un “termine ragionevole” (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che la ragionevolezza del termine entro cui può essere annullato d’ufficio un provvedimento amministrativo deve essere invero valutata in concreto, in relazione al grado di complessità degli interessi coinvolti e alle circostanze d’azione che accompagnano la vicenda. Per l’esercizio della potestà di autotutela avverso atti di natura urbanistico-edilizia aventi efficacia nel territorio della Regione Lazio può essere di soccorso analogico il limite temporale posto dal legislatore regionale (art. 34, l. reg. 11 agosto 2008, n. 15) all’esercizio della potestà di vigilanza della Regione sull’attività urbanistico-edilizia dei comuni, secondo la disposizione normativa esercitabile in dieci anni con l’annullamento dei provvedimenti locali in contrasto con gli strumenti urbanistici generali.

 

Per un approfondimento sulla portata dell’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 v. Cons. St., sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940

 

 


Anno di pubblicazione:

2018

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri