Termine di deposito del ricorso avverso il silenzio della P.A. con contestuale azione risarcitoria

Termine di deposito del ricorso avverso il silenzio della P.A. con contestuale azione risarcitoria


Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Deposito – Termine – 15 giorni – Contestuale proposizione azione risarcitoria – Irrilevanza ex se.

     Il ricorso avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione deve essere depositato, a pena di irricevibilità, nel termine dimidiato di 15 giorni ai sensi dell’art. 87 comma 3 c.p.a., ancorché all'azione principale proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. acceda la domanda di risarcimento dei danni provocati dal silenzio (1).

 

(1) Il Tar ha escluso che il contestuale esperimento della domanda avverso il silenzio e di quella risarcitoria conseguente al contegno inerte della p.a. avrebbe determinato, ex art. 32 c.p.a., la conversione del rito, da speciale ex art. 117 c.p.a. in ordinario, con conseguente inoperatività della dimidiazione dei termini processuali, prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a..

Innanzitutto, in linea generale, la previsione di cui all’art. 32 c.p.a., secondo cui, in presenza di più domande connesse soggette a riti diversi si applica quello ordinario, presuppone comunque che le azioni, ancorché in maniera simultanea, siano state validamente introdotte nel rispetto dei termini decadenziali previsti, per ciascuna di esse, dal codice di rito.

In ogni caso, il meccanismo generale di automatica conversione di cui all’art. 32 c.p.a. non è operativo nel caso di cumulo tra la domanda di cui all’art. 117 c.p.a. e quella risarcitoria.

Ed invero, a differenza di quanto disposto dall’art. 32 c.p.a. citato, il comma 6 dell’art. 117 c.p.a. prevede espressamente che “Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria”.

Tale disposizione attribuisce, quindi, al giudicante la facoltà di decidere separatamente le due azioni, ciascuna con il proprio rito, ovvero disporre che l'intero giudizio venga trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio.

La possibilità di una definizione autonoma, piuttosto che cumulativa, della domanda di cui all’art. 117 c.p.a. rispetto a quella risarcitoria, comprova, semmai ve ne fosse bisogno, la piena operatività, in ordine alla prima, della dimidiazione dei termini di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a., a prescindere dall’opzione in concreto esercitata dal Tribunale.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE avverso il silenzio

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri