Tecnica di redazione dell’indice dei documenti nel processo amministrativo - nomina dei commissari di nuove Camere di commercio in Sicilia

Tecnica di redazione dell’indice dei documenti nel processo amministrativo - nomina dei commissari di nuove Camere di commercio in Sicilia


Processo amministrativo – Documenti – Deposito – Mero elenco – Esclusione – Indice - Necessità.

Camera di commercio – Commissari – Nomina – Dopo istituzione della camera di commercio – Istituzione in via diretta ex art. 54-ter, d.l. n. 73 del 2021– Esclusione. 

 

           La parte, nel depositare in giudizio i documenti, non deve limitarsi a fare un mero elenco numerico ma deve indicare l’oggetto di ciascun documento, per non costringere il giudice a un defatigante lavoro di apertura dei singoli documenti “alla cieca” con il rischio continuo di errore (1). 

          E’ illegittimo nominare i commissari di camere di commercio non ancora istituite, istituzione che non avviene in via diretta ex art. 54-ter, d.l. n. 73 del 2021, prevedendone l’istituzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con operazioni attuative di accorpamento; le Camere di commercio necessitavano di istituzione mediante provvedimento amministrativo, con la conseguenza che costituisce una inusuale inversione logica e giuridica la nomina di commissari di Camere di commercio non ancora istituite (2). 

 

(1) Ha chiarito il decreto che un “indice” dei documenti, non è, per definizione, un “elenco” meramente numerico, bensì un “elenco ragionato” con specifica indicazione di data e oggetto di ciascun documento, avendo un “indice” la vocazione istituzionale a “indicare”, ossia rendere edotto il lettore, in modo sintetico, del contenuto dei documenti “indicizzati”. 

 

(2) Canoni della interpretazione letterale e logica inducono a ritenere che l’art. 54-ter, d.l. n. 73 del 2021 non ha istituito direttamente le due nuove Camere di commercio; la previsione recita, nella parte qui di interesse, che “sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani”. Se le Camere di commercio fossero state istituite direttamente dalla legge, sarebbe priva di senso logico la norma secondo cui le Camere di commercio “sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

CAMERA di commercio, industria e agricoltura

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri