Tar competente a decidere il ricorso proposto dal militare trasferito di autorità

Tar competente a decidere il ricorso proposto dal militare trasferito di autorità


Processo amministrativo – Competenza – Militare – Trasferimento di autorità – Tar della sede dove lavora il militare al momento della proposizione del ricorso.

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Rientra nella competenza del Tar Toscana la controversia avente ad oggetto il trasferimento di autorità di un militare da Rimini a Pisa, atteso che, trattandosi di causa di lavoro di dipendente pubblico in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. la competenza va radicata nella circoscrizione in cui ricade l’attuale sede di servizio del ricorrente e Pisa è la sede del militare al momento della proposizione del ricorso introduttivo, che coincide con il deposito del libello introduttivo notificato (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che l’art. 13, comma 2, c.p.a., a differenza del previgente art. 3, comma 2, l. n. 1034 del 1971 a cui è in gran parte sostanzialmente sovrapponibile, non reca più la specificazione che la sede di servizio rilevante a radicare la competenza territoriale è quella “alla data di emissione dell’atto”. Ne discende che la sede di servizio richiamata dall’art. 13, comma 2, c.p.a. è quella presso cui il dipendente presta servizio al momento di proposizione della domanda giudiziale (Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 647). Questa interpretazione è avvalorata, oltre che dal tenore letterale del su citato art. 13, comma 2, c.p.a., anche dalla ratio della predetta norma, derogatoria rispetto ai generali criteri di competenza e diretta ad assicurare un regime ispirato ad un favor per il lavoratore, consentendo al dipendente di adire il tribunale amministrativo regionale più vicino alla sede ove svolge l’attività lavorativa. Inoltre, militano in questo senso l’interpretazione logica, tramite il principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, nonché il canone interpretativo di tipo storico, stante la diversa formulazione della norma attuale rispetto all’omologa previgente, realizzata mediante l’elisione del riferimento alla data di emissione dell’atto, da cui si ricava un’intenzione del legislatore di modificare la previgente disciplina.  

La Sezione ha evidenziato l’esistenza di precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2002, n. 6206 e id., sez. VI, 28 maggio 2009, n. 2816) secondo cui la cognizione del ricorso proposto nei confronti dell'annullamento di un provvedimento di trasferimento, o assegnazione, di un pubblico dipendente appartiene alla competenza del tribunale amministrativo regionale ove lo stesso prestava servizio al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge Tar.

La Sezione ha tuttavia ritenuto tale orientamento non condivisibile e frutto di un’adesione alla precedente giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell’art. 3, comma 2, l. n. 1034 del 1971, che non può essere traslata, per quanto sopra specificato, sic et simplicter nel nuovo assetto normativo, difforme dal precedente su questo specifico profilo. A ben riflettere, invero, sembra intrinsecamente contraddittoria, e perciò incondivisibile, l’idea stessa che sia ancora possibile “dare continuità” agli indirizzi giurisprudenziali formatisi sotto il vigore di leggi non più vigenti, perché modificate proprio in quelle parti della formulazione letterale che specificamente supportavano i predetti indirizzi. Giacché l’interprete che ciò facesse cesserebbe di esser tale e, in aperta violazione di legge, anteporrebbe le proprie opzioni esegetiche a quelle del legislatore, espropriandolo del potere, costituzionalmente a lui spettante, di riformare gli istituti del diritto positivo in qualunque senso, al quale il giudice (pure nei casi di divergenza rispetto alle proprie ricostruzioni) è comunque tenuto a conformarsi (dovendo, anzi, valorizzare la modifica normativa).
 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri