Sussiste sempre l’obbligo di ricorrere a procedure competitive per la concessione di un bene pubblico suscettibile di produrre utilità economiche

Sussiste sempre l’obbligo di ricorrere a procedure competitive per la concessione di un bene pubblico suscettibile di produrre utilità economiche


Giurisdizione - Contratti della P.A. – Concessione – Concessione d’uso o gestione di un bene pubblico a privati – Procedimento di scelta del contraente della P.A. – Controversia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Contratti della P.A. – Concessione – Concessione d’uso o gestione di un bene pubblico a privati – Procedimento di scelta del contraente – Procedimento ad evidenza pubblica – Necessità.

               Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici e di procedure di scelta del contraente della P.A., quando si tratti della concessione a un’associazione di tartufai dell’uso esclusivo o della gestione di un bene pubblico destinato all'uso collettivo (tartufaia controllata comunale) (1).

               Le concessioni di beni pubblici – anche nella forma di un comodato d’uso di un vasto terreno comunale adibito a tartufaia controllata - possono essere assentite solo all’esito di una procedura comparativa caratterizzata da idonea pubblicità preventiva, ricadendo nel campo di applicazione dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità (2).

 

(1) Ha chiarito preliminarmente il Tar che, nel caso di specie avente a oggetto la concessione a un’associazione di tartufai dell’uso esclusivo o gestione di un bene pubblico destinato all'uso collettivo (tartufaia controllata comunale), sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi sia della materia di concessione di beni pubblici, ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., sia del procedimento di scelta del contraente della Pubblica amministrazione, ex art. 133, comma 1, lett. d), punto 1), c.p.a.; viceversa, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di declaratoria d’inefficacia del contratto di comodato d’uso della tartufaia controllata, atteso che la normativa di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. è di stretta interpretazione, attribuendo una limitata cognizione sul contratto al giudice amministrativo, in via derogatoria, solo nel caso di annullamento dell’aggiudicazione definitiva di un appalto pubblico. Esula, inoltre, dalla sfera di cognizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario, la questione della contestata inclusione dei terreni privati dei ricorrenti nel perimetro della tartufaia, nonché la questione dei diritti di proprietà sui prodotti della tartufaia discendenti dagli atti di concessione del godimento.

 

(2) Il Tar ha affermato che, per l'affidamento a terzi di beni pubblici suscettibili di produrre utilità economiche, occorre una procedura comparativa di evidenza pubblica, anche perché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati (e persino ad enti pubblici) è subordinata dalla normativa dell’art. 12, l. 7 agosto 1990, n. 241, alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le Amministrazioni si debbono attenere, sì da evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità di trattamento (Cons. St., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1552).

Ha aggiunto il Tar che l'obbligo di espletare una procedura concorsuale sussiste anche nei casi in cui non siano state formulate preventivamente istanze di terzi per il conseguimento del bene pubblico, atteso che l'interesse all’utilità economica del rapporto concessorio potrebbe manifestarsi solo in seguito all'avvio di una procedura di evidenza pubblica.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

CONCESSIONI amministrative

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri