Sulle condizioni alle quali, secondo il diritto dell’Unione europea, il congelamento dei beni può essere applicato ad un trust

Sulle condizioni alle quali, secondo il diritto dell’Unione europea, il congelamento dei beni può essere applicato ad un trust


Unione europea – Corte di giustizia dell’Unione europea – Trust – Congelamento dei beni

 

Vanno sottoposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea i seguenti quesiti:

a) se l’art.2, co.1 del Regolamento Ue n.269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’Allegato I del Regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto cui il bene o le risorse appartengono;

b) (in caso di risposta negativa) se l’art.2, co.1 del Regolamento Ue n.269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’Allegato I del Regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto associato alla persona cui il bene o le risorse appartengono;

c) (in caso di risposta negativa) se l’art.2, co.1 del Regolamento Ue n.269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’Allegato I del Regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto che controlla il bene o le risorse (1).

 

 

(1) Non risultano precedenti in termini


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

TRUST

UNIONE Europea, CORTE di giustizia dell’Unione europea

UNIONE Europea

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri