Sulla sostenibilità economico finanziaria dell’appalto

Sulla sostenibilità economico finanziaria dell’appalto


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Offerta economica – Sostenibilità 

La sostenibilità economico-finanziaria dell’attività oggetto di un appalto pubblico, la cui mancanza individua una clausola escludente tale da legittimare l’impugnazione immediata del bando, non può essere valutata tenendo conto di elementi occasionali, quali la possibilità di proroga per un anno del contratto o l’eventualità che l’Amministrazione attribuisca ulteriori servizi; tali elementi, infatti, farebbero dipendere, irragionevolmente, la sostenibilità economico-finanziaria da un evento futuro ed incerto, peraltro collegato alla discrezionalità dell’Amministrazione (1).

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Offerta economica – Sostenibilità

La sostenibilità economico-finanziaria dell’attività oggetto di un appalto pubblico, la cui mancanza individua una clausola escludente tale da legittimare l’impugnazione immediata del bando, non può essere valutata tenendo conto di misure di premialità fiscale previste a vantaggio di alcune determinate aziende; si determinerebbero, altrimenti, effetti distorsivi della concorrenza (2)


(1)    Non risultano precedenti in termini;
(2)    Non risultano precedenti in termini.


Nel caso di specie, una società aveva impugnato il bando di una procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione di un servizio di telecardiologia nei reparti di cardiologia delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali di un’ASP calabrese, dolendosi, in sostanza, della non sostenibilità economico finanziaria dell’appalto: l’importo posto a base della procedura sarebbe stato manifestamente insufficiente per formulare un’offerta non in perdita, in rapporto all’investimento iniziale stimato dall’amministrazione.
Il T.a.r. ha accolto il ricorso, ritenendo che la sostenibilità economico finanziaria dell’appalto non potesse dipendere da un evento futuro ed incerto, quale la possibilità di proroga per un anno del contratto o l’eventualità che l’Amministrazione attribuisca ulteriori servizi; né da misure di premialità fiscale previste a vantaggio di alcune determinate aziende (nel caso in esame: che operano investimenti nel Mezzogiorno d’Italia e che effettuano i c.d. investimenti 4.0).
Difatti, se la sostenibilità economica di un appalto di servizi di rilevanza europea dipendesse unicamente dalla possibilità di avvalersi di un credito d’imposta concesso esclusivamente ad imprese che operano in una determinata area geografica, tale dato evidenzierebbe una discriminazione per le imprese stabilite altrove nell’ambito dell’Unione europea, cui verrebbe preclusa financo la possibilità reale di concorrere per aggiudicarsi il servizio, e una distorsione del mercato concorrenziale. Ciò determinerebbe, altresì, la violazione del principio della libertà di prestazione di servizi (artt. 56 ss. TUE), laddove un’impresa fosse costretta al previo stabilimento in un determinato territorio, al fine di poter presentare un’offerta competitiva. Altrimenti, le agevolazioni fiscali, anche ove autorizzate dall’ordinamento europeo, si tradurrebbero in un vantaggio competitivo che implicherebbe una radicale barriera ad accedere a una gara.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri