Sulla sospensione cautelare del giudice di pace

Sulla sospensione cautelare del giudice di pace


Ordinamento giudiziario – Magistrati onorari e giudici di pace – Procedimento disciplinare – Sospensione dal servizio 

Benché l’art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017 non preveda espressamente la sospensione cautelare dal servizio del giudice di pace, il potere di disporre la sospensione deve ritenersi insito in quello di revoca del magistrato onorario dall’incarico ricoperto qualora abbia tenuto in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli: se, infatti, sussiste il potere di revocare l’atto di preposizione all’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, non può che ritenersi sussistente, in quanto a fortiori contemplato in ossequio al principio di continenza, anche il (minore) potere di sospendere provvisoriamente e transitoriamente l’efficacia di siffatto atto per riscontrate e comprovate esigenze cautelari (1).

  
(1)    Non risultano precedenti in termini.

Nel caso di specie, un giudice di pace era stato sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale. All’esito del processo penale, terminato con una pronuncia di proscioglimento per prescrizione, il giudice di pace era stato sospeso in via cautelare dal servizio, dovendosi valutare se i fatti addebitati potessero avere rilevanza anche sotto il profilo disciplinare.
Il giudice di pace ha impugnato l’atto di sospensione cautelare, osservando che l’art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017 non prevede espressamente la sospensione cautelare dal servizio del giudice di pace, sicché l’atto sarebbe stato adottato in carenza di potere.
Il Consiglio di Stato ha osservato che, tuttavia, il potere di sospensione cautelare deve ritenersi immanente nel sistema, in quanto ricompreso nel più ampio potere di revoca del magistrato onorario dall’incarico ricoperto qualora abbia tenuto in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli; e ciò sia per ragioni di natura teleologica sia per ragioni di natura sistematica. Sotto il primo profilo, il Consiglio di Stato osserva che la sospensione cautelare dal servizio tutela non solo le evidenti esigenze pubbliche della collettività connesse all’attività giudiziaria esercitata dal giudice di pace ma anche quest’ultimo: se, infatti, “all’Amministrazione della giustizia fosse preclusa la possibilità di sospendere transitoriamente dall’incarico il Giudice di Pace coinvolto da fatti ritenuti di significativa rilevanza disciplinare in quanto idonei a compromettere il prestigio delle funzioni giudiziarie onorarie attribuite, non sarebbe possibile altra evenienza che l’immediata revoca del decreto ministeriale di nomina, con conseguente definitiva interruzione del rapporto ed impossibilità di decretarne un’eventuale futura prosecuzione se non a fronte di un annullamento d’ufficio o giurisdizionale che potrebbe anche mai avvenire”.
Sotto il secondo profilo, il Consiglio di Stato osserva che l’art. 21 quater della l. n. 241 del 1990 “riconosce, in generale, allo stesso organo che ha emanato il provvedimento amministrativo il potere di sospenderne l’esecuzione al ricorrere di gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, così rappresentando la sospensione dell’efficacia quale potere minore e connesso a quello (più ampio) di adozione di un certo provvedimento, in ragione dell’evidente connessione sussistente con la norma attributiva di quel determinato potere di amministrazione attiva, quest’ultima legittimando l’Autorità competente non soltanto formalmente ad esercitare il potere riconosciutogli, ma anche a consentirle un pieno governo delle conseguenze del potere esercitato, al punto da implicitamente ammettere financo la facoltà di sospendere l’efficacia del provvedimento tipico emanato”.
 
 


Anno di pubblicazione:

2023

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri