Sulla sindacabilità dell’atto con cui il Ministero della Giustizia provvede su una richiesta di assistenza giudiziaria formulata da uno Stato estero
Sulla sindacabilità dell’atto con cui il Ministero della Giustizia provvede su una richiesta di assistenza giudiziaria formulata da uno Stato estero
Sulla sindacabilità dell’atto con cui il Ministero della Giustizia provvede su una richiesta di assistenza giudiziaria formulata da uno Stato estero
ROGATORIA e assistenza giudiziaria in materia penale – Provvedimento ministeriale – Ne bis in idem – Motivazione – Necessità
L’atto con cui il Ministero della Giustizia provvede sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale, ai sensi dell’art. 723 c.p.p., è un provvedimento amministrativo discrezionale, e come tale sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo del difetto di motivazione.
- Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2020, n. 2868;
- Difformi: non risultano precedenti difformi
Anno di pubblicazione:
2022
Materia:
PROCEDIMENTO penale
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri