Sulla sindacabilità dell’atto con cui il Ministero della Giustizia provvede su una richiesta di assistenza giudiziaria formulata da uno Stato estero

Sulla sindacabilità dell’atto con cui il Ministero della Giustizia provvede su una richiesta di assistenza giudiziaria formulata da uno Stato estero


ROGATORIA e assistenza giudiziaria in materia penale – Provvedimento ministeriale – Ne bis in idem – Motivazione – Necessità

 

L’atto con cui il Ministero della Giustizia provvede sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale, ai sensi dell’art. 723 c.p.p., è un provvedimento amministrativo discrezionale, e come tale sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo del difetto di motivazione.

  • Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2020, n. 2868;
  • Difformi: non risultano precedenti difformi


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

PROCEDIMENTO penale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri