Sulla pretesa dei sottufficiali della Guardia di Finanza al ricalcolo della retribuzione del lavoro straordinario

Sulla pretesa dei sottufficiali della Guardia di Finanza al ricalcolo della retribuzione del lavoro straordinario


Guardia di finanza – Rapporto di lavoro – Retribuzione –Straordinari  

 

È infondata la pretesa, avanzata da sottufficiali della Guardia di Finanza, al ricalcolo della retribuzione del lavoro straordinario, con inclusione dell'indennità pensionabile nella base di computo, previa disapplicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli esiti delle procedure di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare; infatti, in primo luogo la proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all'art. 36 Cost., vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa; ed in secondo luogo il principio di cui all’art. 2108 c.c., in forza del quale il lavoro straordinario deve essere compensato con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non può essere sic et simpliciter trasposto nel pubblico impiego, caratterizzato da una dimensione autoritativa e retto da ben diversi principi costituzionali (artt. 54, 97 e 98 Cost.)  (1).

 

 

 

 

  1. Non risultano precedenti in termini.

 

 


Anno di pubblicazione:

2023

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri