Sulla possibilità di proporre appello avverso l’ordinanza con cui il giudice di primo grado sospende il giudizio per la pendenza della procedura di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Sulla possibilità di proporre appello avverso l’ordinanza con cui il giudice di primo grado sospende il giudizio per la pendenza della procedura di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Sospensione – Appello – Riequilibrio finanziario

 

Ancorché le ordinanze interlocutorie non siano di regola impugnabili, deve ritenersi appellabile l’ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 243-quater del d.lgs. n. 267 del 2000; infatti, tale sospensione non obbedisce ad una logica meramente interna al processo ma postula in ogni caso una puntuale indagine di ordine sostanziale in ordine allo stato dell’autonomo procedimento amministrativo di riequilibrio, che coagula, come tale, una questione preliminare di merito idonea ad incidere sul tenore della decisione (1).

 

 

(1) Non risultano precedenti in termini.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri