Sulla possibilità del giudice di rilevare, in sede di ottemperanza, che il debito era stato già pagato ancor prima della formazione del titolo

Sulla possibilità del giudice di rilevare, in sede di ottemperanza, che il debito era stato già pagato ancor prima della formazione del titolo


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Obbligazioni in genere – Buona fede

Il creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna e in sede di esecuzione ne chieda l’esecuzione, senza tenere conto dell’adempimento già effettuato in precedenza, tiene un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede; e ciò abilita il debitore a chiedere al giudice dell’ottemperanza – sostanzialmente con una exceptio doli - di rilevare il precedente pagamento: una tale difesa, del resto, configura una eccezione in senso lato, dal momento che l’avvenuto pagamento, finanche parziale, può essere rilevato anche d’ufficio, quando emerga dagli atti. (1)

(1)    Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 3058 del 2021; 
Difformi: C.g.a., sez. giur., n. 785 del 2022.
  

Nel caso di specie, una società aveva agito in ottemperanza per ottenere il pagamento di un decreto ingiuntivo, concesso dal giudice ordinario; il ricorso era stato accolto dal T.a.r. ed il commissario ad acta nominato aveva rilevato che il debito era stato già pagato dall’amministrazione resistente, prima dell’emissione del decreto ingiuntivo.
L’amministrazione ha dunque impugnato la sentenza con cui il T.a.r. aveva accolto il ricorso in ottemperanza, ed il Consiglio di Stato, enunciando il principio riportato in massima, ha accolto l’appello, ritenendo prevalente (sull’intangibilità del giudicato) l’esigenza di evitare un abuso del processo – nel caso di specie, un abuso del giudizio di ottemperanza – e di evitare che il creditore possa ottenere un ingiustificato arricchimento. 
 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri