Sulla possibile illegittimità costituzionale della norma che riorganizza le camere di commercio della Sicilia.

Sulla possibile illegittimità costituzionale della norma che riorganizza le camere di commercio della Sicilia.


Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza non definitiva 30 marzo 2023, n. 245 – Pres. De Nictolis, Est. Molinaro

 

Camera di commercio, industria e agricoltura – Sicilia – Costituzione della Repubblica italiana – Legge, decreto e regolamento – Decreto legge – Legge provvedimento – – Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di costituzionalità.

 

È rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 54-ter del d.l. n. 73 del 2021 per violazione degli artt. 3, 77 comma 2, 97 comma 2 e 117 commi 3 e 4 della Costituzione (1).

 

 

(1) Non risultano precedenti in termini.

 

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54-ter, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021. La norma riorganizza le Camere di commercio siciliane attraverso l’istituzione della Camera di commercio di Catania, da un lato, e della Camera di commercio delle restanti province di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani.

Il Consiglio di giustizia amministrativa in parte accoglie ed in parte respinge gli appelli proposti avverso la sentenza di primo grado; soprattutto, solleva la questione di legittimità costituzionale della norma in parola sotto tre profili. In primo luogo, la norma violerebbe l’art. 77 Cost. per mancanza di omogeneità rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge originario: infatti, la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, in quanto quest’ultimo è “a emendabilità limitata, essendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o da quello finalistico (ex plurimis, sentenza n. 8 del 2022), a quelle in esso originariamente contemplate” (Corte cost. 9 dicembre 2022 n. 245), e ciò vale anche per i provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, con la precisazione che, in tale caso, ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata a uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante (Corte cost. 25 febbraio 2014 n. 32). Nel caso di specie, invece, afferma il C.g.a., “Non si intravede pertanto alcun tipo di nesso che correli fra loro l’originario decreto legge n. 73 del

2021 e l’art. 54-ter, né sul versante dell’oggetto della disciplina o della ratio, né sotto l’aspetto della finalità o del coordinamento rispetto alle materie interessate dall’atto di decretazione”.

In secondo luogo, la norma in questione è una legge provvedimento; sotto tale profilo, il C.g.a, pur premettendo che la legge provvedimento non è di per sé incostituzionale, ricorda tuttavia che è soggetto ad uno scrutinio di costituzionalità più stretto; e, nel caso di specie, rileva la possibile violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Infatti, afferma il C.g.a., “il comma 2 dell’art. 54-ter del d.l. n. 73 del 2021 si muove innanzitutto al di fuori delle coordinate tracciate dalla legge n. 219 del 2016, oltre che dalla legge n. 580 del 1993, che demanda alle stesse Camere di commercio l’iniziativa sull’organizzazione delle medesime. Così facendo non viene rispettato il principio secondo il quale le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono “una disciplina omogenea in ambito nazionale”, posto che le camere di commercio non sono “un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l'intervento dello Stato” (Corte cost. 13 dicembre 2017 n. 261)”.

Infine, la norma violerebbe l’art. 117 Cost., ed in particolare il principio della leale collaborazione: se è vero che “le Camere di commercio esercitano funzioni riconducibili alla competenza legislativa dello Stato”, ciò nonostante l’attività delle camere di commercio incide su molteplici competenze, anche regionali; sicché è necessario che “la disciplina statale sia posta nel “rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie”, rendendosi necessario un coinvolgimento regionale che deve essere identificato “nell’intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento [regionale]” (Corte cost. 25 novembre 2016 n. 251)”.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CAMERA di commercio, industria e agricoltura

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri