Sulla nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e sulle sue conseguenze in appello

Sulla nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e sulle sue conseguenze in appello


Giustizia amministrativa - Avvocatura dello Stato – Università – Notificazione

Agli enti pubblici autonomi, nei cui confronti opera non il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato bensì quello facoltativo o autorizzato, sono inapplicabili le regole del foro dello Stato (art. 25 c.p.c.) e della domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 c.p.c.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato. Pertanto, è nulla la notifica del ricorso ad una Università, ove effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (1).

Giustizia amministrativa – Notificazione – Nullità - Sanatoria

La notifica nulla può essere sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo, solo dalla costituzione in giudizio della parte intimata o convenuta e non anche dalla mera conoscenza eventualmente acquisita dalla parte stessa, cui non segua la costituzione in giudizio: altrimenti si ammetterebbe un'indiscriminata surrogabilità e disapplicazione dei procedimenti notificatori disposti dal legislatore, con il conseguente rischio di totale incertezza in ordine alla legale conoscenza degli atti e con evidente violazione dell'art. 24 Cost. (2).

Giustizia amministrativa - Avvocatura dello Stato – Notificazione – Patrocinio facoltativo o autorizzato - Inesistenza - Esclusione

La notifica effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ad un ente nei cui confronti opera non il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, bensì quello facoltativo o autorizzato, è nulla e non inesistente, atteso che non può essere escluso qualsivoglia collegamento tra l’ente e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ne abbia il patrocinio facoltativo (3).

Giustizia amministrativa – Ricorso di primo grado – Notificazione - Nullità -Appello – Rimessione della causa al primo giudice

La nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado comporta, in appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., attesa la possibilità di rinnovare la notificazione ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a., come riscritto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 2021 (4).
 

  • (1) Conformi: Consiglio di Stato, sezione VI , 08/04/2015 , n. 1778.

  • Difformi: non risultano precedenti difformi.

  • (2) Conformi: Cass. civ. sez. V,15-03-2017, n. 6678; Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 09/02/2018, n. 3240.

  • Difformi: non risultano precedenti difformi.

  •  (3) Conformi: Consiglio di Stato, sezione IV, 18/09/2019, n. 6231.

  • Difformi: non risultano precedenti difformi.

  • (4) Conformi: Consiglio di Stato, sezione V,21/09/2020, n. 5484.

  • Difformi: non risultano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

AVVOCATURA dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri