Sulla non necessità di sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, qualora quest’ultima sia stata negata dal primo giudice con un provvedimento non suscettibile di passare in giudicato

Sulla non necessità di sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, qualora quest’ultima sia stata negata dal primo giudice con un provvedimento non suscettibile di passare in giudicato


Giustizia amministrativa – Giurisdizione – Conflitto negativo di giurisdizione – Regolamento di giurisdizione  

Qualora la statuizione del giudice a quo, declinatoria della giurisdizione, sia insuscettibile di passaggio in giudicato perché sprovvista del carattere di definitività, il giudice ad quem non sarà vincolato a sollevare regolamento d’ufficio di giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione ma potrà sic et simpliciter pronunciarsi sulla questione di giurisdizione, negandola (1).


(1)    Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 4817 del 2014;
Difformi: non risultano precedenti difformi.

Nel caso di specie, il giudice ordinario, adito per l’emissione di una ingiunzione di pagamento, rigettava il ricorso per difetto di giurisdizione con decreto ai sensi dell’art. 640 c.p.c.
Il T.a.r. ha ritenuto di poter a sua volta negare la propria giurisdizione senza sollevare il conflitto dinanzi alla Corte di cassazione, perché il provvedimento con cui la giurisdizione era stata negata anche dal giudice a quo era insuscettibile di passare in giudicato.  
Il T.a.r ha anche precisato che la “prima udienza fissata per la trattazione del merito” entro la quale sollevare il conflitto di giurisdizione – di cui all’art. 11, comma 3 c.p.a., in combinato disposto con l’art. 59, comma 3, della l. n. 59/2009 – non deve intendersi in termini meramente cronologici, ma quale prima volta nella quale le questioni sottoposte dalle parti siano in concreto scrutinate dal giudice amministrativo. Nel caso di specie, il difetto di giurisdizione è stato rilevato nel corso della prima udienza di trattazione, atteso che nelle due udienze precedenti il giudice amministrativo si era limitato: 1) ad operare un mero rinvio su richiesta delle parti per trattativa su componimento bonario; 2) a registrare la mera conferma delle parti circa il persistente interesse allo scrutinio della causa e, contestualmente, a rinviare una nuova udienza per l’esame del merito.
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri