Sulla giurisdizione in caso di domanda risarcitoria da disservizio nell’erogazione dell’energia elettrica

Sulla giurisdizione in caso di domanda risarcitoria da disservizio nell’erogazione dell’energia elettrica


Energia elettrica ed energia in genere – Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Giurisdizione

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con cui un condominio chiede alla società di distribuzione dell’energia elettrica il risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’impianto ascensore del medesimo edificio condominiale a seguito di un forte sbalzo di tensione della fornitura dell’energia elettrica: si tratta infatti di un danno neanche mediatamente riconducibile all’esercizio del potere (1).

(1) Non risultano precedenti in questi esatti termini.

Nel caso di specie, un condominio aveva adito il giudice ordinario per ottenere la condanna della società di distribuzione dell’energia elettrica al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’impianto ascensore del medesimo edificio condominiale a seguito di un forte sbalzo di tensione della fornitura dell’energia elettrica. Il giudice civile aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda sarebbe stata proposta per un’asserita negligente gestione della rete di distribuzione in occasione di un abbassamento di tensione, sicché non sarebbe venuto in considerazione un mero comportamento, bensì delle scelte dirette a garantire il funzionamento della rete, che costituirebbero espressione dell’esercizio di un potere derivante dalla concessione del servizio, finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico all’efficiente funzionamento del servizio di trasmissione dell’energia elettrica.

Il T.a.r. non ha condiviso tale ricostruzione, ritenendo piuttosto di dover distinguere tra l’attività del gestore e l’attività del distributore; mentre la fase della gestione è caratterizzata da una riserva pubblicistica di attività, trattandosi di servizio pubblico in senso stretto, non così per la fase della distribuzione, regolata da rapporti privatistici. Sicché “il danno lamentato dalla parte ricorrente deriva da un asserito disservizio nell’esecuzione di un contratto che, pur attenendo allo svolgimento di un servizio certamente essenziale, ha, per definizione, natura privatistica. In conclusione, il Collegio non ritiene di discostarsi da quell'orientamento giurisprudenziale per cui "sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo i rapporti individuali di utenza con soggetti privati, riferibili a tutti quei rapporti la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa (o di tipo concessorio) ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto del rapporto giuridico da esso regolamento scaturito"”. Il T.a.r. ha quindi sollevato il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

ENERGIA elettrica ed energia in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri