Sulla diversa funzione della trascrizione matricolare rispetto alla documentazione caratteristica.

Sulla diversa funzione della trascrizione matricolare rispetto alla documentazione caratteristica.


Sulla diversa funzione della trascrizione matricolare rispetto alla documentazione caratteristica.

 

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione IV, 27 marzo 2023, n. 995 – Pres. Leggio, Est. Buonomo

 

Carabinieri e corpo forestale – Procedimento penale – Atto amministrativo – Motivazione – Documentazione caratteristica

 

La trascrizione matricolare ha una funzione diversa rispetto alla documentazione caratteristica: mentre la prima ha la funzione di documentare tutte le vicende che attengono al percorso di carriera del militare, sotto svariati profili, la seconda ha la funzione di esprimere un giudizio sul rendimento complessivo del militare per ogni annualità o per periodi inferiori al verificarsi di determinate cause; in particolare, la documentazione caratteristica ha connotazione autonoma rispetto a vicende disciplinari o penali che investano il militare, ben potendo il procedimento penale o disciplinare non incidere, in termini negativi, sul rendimento complessivo del militare medesimo (1).

 

(1) Non risultano precedenti in questi esatti termini; il T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, ha ribadito analogo principio nella sentenza n. 996 del 2023.

 

Nel caso di specie, un sottufficiale dei carabinieri aveva impugnato gli atti della procedura di conseguimento del grado superiore dolendosi, in particolare, del fatto che la p.a. avrebbe tenuto conto, nell’ambito della documentazione matricolare, di una trascrizione riguardante la sospensione dalla valutazione all’avanzamento (nella procedura da Maresciallo Ordinario a Maresciallo Capo) dovuta alla pendenza di un procedimento penale, poi conclusosi con sentenza di non luogo a provvedere.

Il T.a.r. ha respinto il ricorso, sulla base del principio riportato in massima, osservando che “un militare, “sfortunatamente” incappato in un procedimento penale (che abbia poi avuto un esito a lui favorevole), potrebbe essere valutato con la qualifica di “eccellente”, così come un altro militare, mai incappato in un procedimento penale, potrebbe essere valutato con la qualifica di “nella media”, essendo tanti e tali gli aspetti che costituiscono oggetto di giudizio (in sede di redazione della documentazione caratteristica) che non è possibile inferire, in via automatica, dalla semplice sottoposizione ad un procedimento penale, una valutazione negativa sul rendimento”: anzi, l’esperienza dimostra come

proprio i militari che maggiormente si spendono nelle attività di servizio siano più “esposti” al rischio di essere “aggrediti” attraverso dei procedimenti penali, essendo maggiore il “rischio di sbagliare” e comunque di essere “presi di mira” da esponenti della criminalità comune ed organizzata. A tal fine, proprio per scongiurare i possibili effetti negativi della pendenza di un procedimento penale sul percorso di carriera, l’art. 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010 prevede l’istituto della sospensione del procedimento disciplinare fintanto che il procedimento penale non venga concluso, ove i fatti contestati siano strettamente connessi con l’espletamento del servizio.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CARABINIERI e corpo forestale

PROCEDIMENTO penale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri