Sull’interdittiva antimafia e sull’escussione delle garanzie nei contratti pubblici
Sull’interdittiva antimafia e sull’escussione delle garanzie nei contratti pubblici
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia – Garanzia – Escussione
La sopravvenienza dell’interdittiva antimafia consente l’escussione della garanzia provvisoria, perché questa tutela dalla mancata sottoscrizione del contratto, dopo il provvedimento di aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto che sia riconducibile all’affidatario, tra i quali l’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede espressamente anche l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva; non consente, invece, l’escussione della garanzia definitiva, perché quest’ultima ha la funzione di tutelare l’Amministrazione da inadempienze contrattuali in senso stretto (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 2022 (quanto al principio secondo cui la sopravvenienza dell’interdittiva antimafia consente l’escussione della garanzia provvisoria); Cons. Stato, sez. II, n. 7810 del 2021.
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Anno di pubblicazione:
2023
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri